Art. 18 · Destinatario registrato

Art. 18

Destinatario registrato

In vigore dal 19 dic 2019
Destinatario registrato 1.   Il destinatario registrato non può fabbricare, trasformare, detenere, immagazzinare né spedire prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa. 2.   Il destinatario registrato rispetta i seguenti obblighi: a) prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa, fornire una garanzia per il pagamento dell'accisa alle condizioni stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione; b) alla conclusione della circolazione, iscrivere nella propria contabilità i prodotti sottoposti ad accisa ricevuti in regime di sospensione dall'accisa; c) acconsentire a ogni verifica che permetta alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione di accertarsi che i prodotti siano stati effettivamente ricevuti. 3.   Per un destinatario registrato che riceve prodotti sottoposti ad accisa soltanto occasionalmente, l'autorizzazione di cui all', punto 9), è limitata a una quantità prestabilita di prodotti sottoposti ad accisa, a un unico speditore e a un determinato periodo di tempo. Gli Stati membri possono limitare l'autorizzazione a un unico movimento.
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