Art. 16 · Disposizioni generali relative al luogo di spedizione e di destinazione della circolazione

Art. 16

Disposizioni generali relative al luogo di spedizione e di destinazione della circolazione

In vigore dal 19 dic 2019
Disposizioni generali relative al luogo di spedizione e di destinazione della circolazione 1.   I prodotti sottoposti ad accisa possono circolare in regime di sospensione dall'accisa tra i seguenti luoghi nel territorio dell'Unione, compreso il transito per un paese terzo o un territorio terzo: a) da un deposito fiscale verso: i) un altro deposito fiscale; ii) un destinatario registrato; iii) un luogo dal quale i prodotti sottoposti ad accisa lasciano il territorio dell'Unione, ai sensi dell', paragrafo 1; iv) il destinatario di cui all', paragrafo 1, se i prodotti sono spediti dal territorio di un altro Stato membro; v) l'ufficio doganale di uscita se previsto dall'articolo 329, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/244, che è al tempo stesso l'ufficio doganale di partenza per il regime di transito esterno in conformità dell'articolo 189, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/2446; b) dal luogo di importazione verso qualsiasi destinazione di cui alla lettera a), se i prodotti sono spediti da uno speditore registrato. Ai fini del presente articolo, per "luogo di importazione" si intende il luogo in cui i prodotti sono immessi in libera pratica conformemente all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013. 2.   Salvo qualora l'importazione abbia luogo all'interno di un deposito fiscale, i prodotti sottoposti ad accisa possono essere trasportati dal luogo di importazione in regime di sospensione dall'accisa solo se il dichiarante o qualsiasi persona che interviene direttamente o indirettamente nell'espletamento delle formalità doganali in conformità all' del regolamento (UE) n. 952/2013 fornisce alle autorità competenti dello Stato membro di importazione le informazioni seguenti: a) il numero unico di accisa di cui all', paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio (15) che identifica lo speditore registrato per il movimento, b) il numero unico di accisa di cui all', paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 389/2012 che identifica il destinatario cui i prodotti sono spediti, c) se applicabile, la prova che i prodotti importati sono destinati a essere spediti dal territorio dello Stato membro di importazione verso il territorio di un altro Stato membro. 3.   Gli Stati membri possono disporre che la prova di cui al paragrafo 2, lettera c), sia presentata alle autorità competenti solo su richiesta. 4.   In deroga al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), e lettera b), del presente articolo, lo Stato membro di destinazione può, alle condizioni da esso stabilite, consentire che i prodotti sottoposti ad accisa circolino in regime di sospensione dall'accisa verso un luogo di consegna diretta situato nel suo territorio, se tale luogo è stato designato dal depositario autorizzato dello Stato membro di destinazione o dal destinatario registrato diverso da un destinatario registrato in possesso di un'autorizzazione limitata in conformità dell', paragrafo 3. Tale depositario autorizzato o tale destinatario registrato rimane obbligato alla presentazione della nota di ricevimento di cui all', paragrafo 1. 5.   I paragrafi 1, 2 e 4 si applicano anche ai movimenti di prodotti sottoposti ad accisa ad aliquota zero che non sono stati immessi in consumo.
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