Art. 15
Condizioni di autorizzazione in quanto depositario autorizzato
In vigore dal 19 dic 2019
Condizioni di autorizzazione in quanto depositario autorizzato
1. L'apertura e l'esercizio di un deposito fiscale da parte di un depositario autorizzato sono subordinati all'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato il deposito fiscale.
Tale autorizzazione è soggetta alle condizioni che le autorità hanno il diritto di stabilire per impedire ogni possibile evasione o abuso.
2. Il depositario autorizzato è tenuto:
a)
a prestare, se necessario, una garanzia per coprire il rischio inerente alla fabbricazione, trasformazione, detenzione e al magazzinaggio dei prodotti sottoposti ad accisa;
b)
a conformarsi agli obblighi prescritti dallo Stato membro nel cui territorio è situato il deposito fiscale;
c)
a tenere, per ciascun deposito fiscale, una contabilità delle scorte e dei movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa;
d)
a iscrivere nella contabilità del suo deposito fiscale e nella propria contabilità, alla conclusione della circolazione, tutti i prodotti sottoposti ad accisa che circolano in regime di sospensione dall'accisa salvo ove si applichi l', paragrafo 4;
e)
ad acconsentire a qualsiasi controllo e a ogni verifica delle scorte.
Le condizioni relative alla garanzia di cui al primo comma, lettera a), sono stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è autorizzato il deposito fiscale.
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