Art. 15 · Condizioni di autorizzazione in quanto depositario autorizzato

Art. 15

Condizioni di autorizzazione in quanto depositario autorizzato

In vigore dal 19 dic 2019
Condizioni di autorizzazione in quanto depositario autorizzato 1.   L'apertura e l'esercizio di un deposito fiscale da parte di un depositario autorizzato sono subordinati all'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro in cui è situato il deposito fiscale. Tale autorizzazione è soggetta alle condizioni che le autorità hanno il diritto di stabilire per impedire ogni possibile evasione o abuso. 2.   Il depositario autorizzato è tenuto: a) a prestare, se necessario, una garanzia per coprire il rischio inerente alla fabbricazione, trasformazione, detenzione e al magazzinaggio dei prodotti sottoposti ad accisa; b) a conformarsi agli obblighi prescritti dallo Stato membro nel cui territorio è situato il deposito fiscale; c) a tenere, per ciascun deposito fiscale, una contabilità delle scorte e dei movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa; d) a iscrivere nella contabilità del suo deposito fiscale e nella propria contabilità, alla conclusione della circolazione, tutti i prodotti sottoposti ad accisa che circolano in regime di sospensione dall'accisa salvo ove si applichi l', paragrafo 4; e) ad acconsentire a qualsiasi controllo e a ogni verifica delle scorte. Le condizioni relative alla garanzia di cui al primo comma, lettera a), sono stabilite dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è autorizzato il deposito fiscale.
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