Art. 14
Disposizione generale
In vigore dal 19 dic 2019
Disposizione generale
1. Ciascuno Stato membro stabilisce le proprie norme in materia di fabbricazione, trasformazione, detenzione e magazzinaggio dei prodotti sottoposti ad accisa, fatta salva la presente direttiva.
2. La fabbricazione, la trasformazione, la detenzione e il magazzinaggio dei prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione di accisa hanno luogo in un deposito fiscale.
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