Art. 2
Modifiche della direttiva 2009/138/CE
In vigore dal 18 dic 2019
Modifiche della direttiva 2009/138/CE
La direttiva 2009/138/CE è così modificata:
1)
all’articolo 77 quinquies, paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Per ciascun paese interessato l’aggiustamento per la volatilità dei tassi di interesse privi di rischio di cui al paragrafo 3 è aumentata, in relazione alla valuta del paese e prima dell’applicazione del fattore del 65%, della differenza tra lo spread nazionale corretto per il rischio e il doppio dello spread valutario corretto per il rischio ogniqualvolta tale differenza sia positiva e lo spread nazionale corretto per il rischio superi gli 85 punti base.»;
2)
all’articolo 112 è inserito il paragrafo seguente:
«3 bis. Conformemente all’articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1094/2010, le autorità di vigilanza informano l’EIOPA in merito alla domanda di utilizzo o modifica di un modello interno. Su richiesta di una o più autorità di vigilanza interessate, l’EIOPA può fornire assistenza tecnica, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, all’autorità o alle autorità di vigilanza che hanno richiesto assistenza riguardo alla decisione sulla domanda.»;
3)
al capo VIII, titolo I, è inserita la sezione seguente:
«
Sezione 2 bis
Notifica e piattaforme di collaborazione
Articolo 152 bis
Notifica
1. Se l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine intende autorizzare un’impresa di assicurazione o di riassicurazione il cui programma di attività indica che una parte delle sue attività sarà basata sulla libera prestazione di servizi o sulla libertà di stabilimento in un altro Stato membro e tale programma di attività indica altresì che tali attività potrebbero essere rilevanti per il mercato dello Stato membro ospitante, l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine ne informa l’EIOPA e l’autorità di vigilanza del pertinente Stato membro ospitante.
2. In aggiunta all’informativa di cui al paragrafo 1, l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine informa l’EIOPA e l’autorità di vigilanza del pertinente Stato membro ospitante laddove individui un deterioramento delle condizioni finanziarie o altri rischi emergenti posti da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che svolge attività che sono basate sulla libera prestazione dei servizi o sulla libertà di stabilimento e che possono avere un effetto transfrontaliero. L’autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante può altresì informare l’autorità di vigilanza del pertinente Stato membro di origine qualora nutra preoccupazioni gravi e giustificate riguardo alla protezione dei consumatori. Le autorità di vigilanza possono rinviare la questione all’EIOPA e richiederne l’assistenza nei casi in cui non sia possibile giungere a una soluzione bilaterale.
3. Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono sufficientemente dettagliate da consentire una valutazione adeguata.
4. Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano il mandato di vigilanza delle autorità di vigilanza dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante di cui alla presente direttiva.
Articolo 152 ter
Piattaforme di collaborazione
1. L’EIOPA può, in caso di preoccupazioni giustificate per gli effetti negativi sui contraenti, di propria iniziativa o su richiesta di una o più autorità di vigilanza pertinenti, creare e coordinare una piattaforma di collaborazione per potenziare lo scambio di informazioni e migliorare la collaborazione tra le autorità di vigilanza pertinenti se un’impresa di assicurazione o di riassicurazione svolge o intende svolgere attività basate sulla libera prestazione di servizi o sulla libertà di stabilimento e quando:
a)
tali attività sono rilevanti per il mercato di uno Stato membro ospitante;
b)
l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine ha trasmesso una notifica a norma dell’articolo 152 bis, paragrafo 2, in merito al deterioramento delle condizioni finanziarie o ad altri rischi emergenti; o
c)
la questione è stata rinviata all’EIOPA a norma dell’articolo 152 bis, paragrafo 2.
2. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto delle autorità di vigilanza pertinenti di creare una piattaforma di collaborazione qualora tutte siano concordi a tal fine.
3. La creazione di una piattaforma di collaborazione a norma dei paragrafi 1 e 2 non pregiudica il mandato di vigilanza delle autorità di vigilanza dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante di cui alla presente direttiva.
4. Fatto salvo l’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1094/2010, su richiesta dell’EIOPA, le autorità di vigilanza pertinenti forniscono tempestivamente tutte le informazioni necessarie per consentire il corretto funzionamento della piattaforma di collaborazione.»;
4)
l’articolo 231 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«L’autorità di vigilanza del gruppo informa gli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza, compresa l’EIOPA, del ricevimento della domanda e trasmette immediatamente la domanda completa, compresa la documentazione presentata dall’impresa, a tali membri. Su richiesta di una o più autorità di vigilanza interessate, l’EIOPA può fornire assistenza tecnica, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1094/2010, all’autorità o alle autorità di vigilanza che hanno richiesto assistenza riguardo alla decisione sulla domanda.»;
b)
al paragrafo 3, terzo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Se l’EIOPA non adotta la decisione di cui al secondo comma del presente paragrafo a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010, l’autorità di vigilanza del gruppo decide in via definitiva.»;
5)
all’articolo 237, paragrafo 3, terzo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:
«Se l’EIOPA non adotta la decisione di cui al secondo comma del presente paragrafo a norma dell’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010, l’autorità di vigilanza del gruppo decide in via definitiva.»;
6)
all’articolo 248, paragrafo 4, il terzo comma è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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