Art. 1
Modifiche della direttiva 2014/65/UE
In vigore dal 18 dic 2019
Modifiche della direttiva 2014/65/UE
La direttiva 2014/65/UE è così modificata:
1)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La presente direttiva si applica alle imprese di investimento, ai gestori del mercato e alle imprese di paesi terzi che prestano servizi o esercitano attività di investimento tramite lo stabilimento di una succursale nell’Unione.»;
b)
al paragrafo 2, la lettera d) è soppressa;
2)
all’, il paragrafo 1 è così modificato:
a)
i punti 36) e 37) sono sostituiti dai seguenti:
«36)
“organo di gestione”: l’organo – o gli organi – di un’impresa di investimento, di un gestore del mercato o di un fornitore di servizi di comunicazione dati quale definito all’, paragrafo 1, punto 36 bis), del regolamento (UE) n. 600/2014, designato conformemente al diritto nazionale, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale dell’entità, che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza e comprende persone che dirigono di fatto l’attività dell’entità.
Quando la presente direttiva fa riferimento all’organo di gestione e, conformemente al diritto nazionale, le funzioni di gestione e di supervisione strategica dell’organo di gestione sono assegnate a organi o membri diversi all’interno di uno stesso organo, lo Stato membro identifica gli organi o i membri dell’organo di gestione responsabili conformemente al proprio diritto nazionale, salva diversa disposizione della presente direttiva;
37)
“alta dirigenza”: le persone fisiche che esercitano funzioni esecutive nell’ambito di un’impresa di investimento, di un gestore del mercato o di un fornitore di servizi di comunicazione dati quale definito all’, paragrafo 1, punto 36 bis), del regolamento (UE) n. 600/2014, e che sono responsabili della gestione quotidiana dell’entità e ne rispondono all’organo di gestione, compresa l’attuazione delle politiche concernenti la distribuzione di servizi e prodotti ai clienti da parte dell’impresa e del suo personale;»;
b)
i punti 52), 53),54), 55), lettera c), e 63) sono soppressi;
3)
all’articolo 22 è aggiunto il comma seguente:
«Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti incaricate dell’autorizzazione e della vigilanza delle attività di un dispositivo di pubblicazione autorizzato (APA), quale definito all’, paragrafo 1, punto 34), del regolamento (UE) n. 600/2014 con una deroga ai sensi dell’, paragrafo 3, di tale regolamento, o un meccanismo di segnalazione autorizzato (ARM), quale definito all’, paragrafo 1, punto 36), di tale regolamento con una deroga in conformità dell’, paragrafo 3, dello stesso, vigilino sulle attività di tale APA o ARM per accertare che rispettino le condizioni di esercizio previste dallo stesso regolamento. Gli Stati membri garantiscono che siano adottate opportune misure per permettere alle autorità competenti di ottenere le informazioni necessarie per valutare se gli APA e gli ARM ottemperino a tali obblighi.»;
4)
il titolo V è soppresso;
5)
l’articolo 70 è così modificato:
a)
il paragrafo 3 è così modificato:
i)
alla lettera a), i punti da xxxvii) a xxxx) sono soppressi;
ii)
alla lettera b), è inserito il punto seguente:
«xx bis)
articolo 27 septies, paragrafi 1, 2 e 3, articolo 27 octies, paragrafi da 1 a 5, e articolo 27 decies, paragrafi da 1 a 4, ove un APA o un ARM abbia una deroga a norma dell’, paragrafo 3;»;
b)
al paragrafo 4, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a)
o , paragrafo 2, o articolo 34, 35, 39 o 44 della presente direttiva; o
b)
articolo 7, paragrafo 1, terza frase, del regolamento (UE) n. 600/2014 o articolo 11, paragrafo 1, di tale regolamento e, ove un APA o un ARM abbia una deroga a norma dell’, paragrafo 3, di detto regolamento, articolo 27 ter dello stesso regolamento.»;
c)
al paragrafo 6, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
nel caso di un’impresa di investimento, di un gestore di mercato autorizzato a gestire un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, o di un mercato regolamentato, la revoca o la sospensione dell’autorizzazione dell’ente concessa conformemente agli articoli 8 e 43 della presente direttiva e, ove un APA o un ARM abbia una deroga a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 600/2014, la revoca o la sospensione dell’autorizzazione concessa conformemente all’articolo 27 sexies dello stesso regolamento;»;
6)
all’articolo 71, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Se le sanzioni penali o amministrative rese pubbliche riguardano un’impresa di investimento, un gestore di mercato, un ente creditizio in relazione a servizi di investimento e attività di investimento o servizi accessori o una succursale di imprese di paesi terzi autorizzate in conformità della presente direttiva, o un APA o un ARM autorizzato in conformità del regolamento (UE) n. 600/2014 che abbia una deroga a norma dell’, paragrafo 3, di tale regolamento, l’ESMA aggiunge un riferimento alla sanzione resa pubblica nel registro pertinente.»;
7)
all’articolo 77, paragrafo 1, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Gli Stati membri stabiliscono quanto meno che qualunque persona autorizzata ai sensi della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), che svolga in un’impresa di investimento, presso un mercato regolamentato o un APA o un ARM autorizzato in conformità del regolamento (UE) n. 600/2014 che abbia una deroga a norma dell’, paragrafo 3, di tale regolamento, l’incarico di cui all’articolo 34 della direttiva 2013/34/UE o all’articolo 73 della direttiva 2009/65/CE del Consiglio o qualunque altra funzione stabilita per legge ha il dovere di riferire prontamente alle autorità competenti qualunque fatto o decisione riguardante la predetta impresa di cui sia venuta a conoscenza nel quadro dello svolgimento di tale funzione e che potrebbe:
(*1) Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).»;"
8)
l’articolo 89 è così modificato:
a)
i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 1, punto 2), secondo comma, all’, paragrafo 2, all’articolo 13, paragrafo 1, all’articolo 16, paragrafo 12, all’articolo 23, paragrafo 4, all’articolo 24, paragrafo 13, all’articolo 25, paragrafo 8, all’articolo 27, paragrafo 9, all’articolo 28, paragrafo 3, all’articolo 30, paragrafo 5, all’articolo 31, paragrafo 4, all’articolo 32, paragrafo 4, all’articolo 33, paragrafo 8, all’articolo 52, paragrafo 4, all’articolo 54, paragrafo 4, all’articolo 58, paragrafo 6, e all’articolo 79, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 2 luglio 2014.
3. La delega di potere di cui all’, paragrafo 3, all’, paragrafo 1, punto 2), secondo comma, all’, paragrafo 2, all’articolo 13, paragrafo 1, all’articolo 16, paragrafo 12, all’articolo 23, paragrafo 4, all’articolo 24, paragrafo 13, all’articolo 25, paragrafo 8, all’articolo 27, paragrafo 9, all’articolo 28, paragrafo 3, all’articolo 30, paragrafo 5, all’articolo 31, paragrafo 4, all’articolo 32, paragrafo 4, all’articolo 33, paragrafo 8, all’articolo 52, paragrafo 4, all’articolo 54, paragrafo 4, all’articolo 58, paragrafo 6, e all’articolo 79, paragrafo 8, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.»;
b)
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
«5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’, paragrafo 3, dell’, paragrafo 1, punto 2), secondo comma, dell’, paragrafo 2, dell’articolo 13, paragrafo 1, dell’articolo 16, paragrafo 12, dell’articolo 23, paragrafo 4, dell’articolo 24, paragrafo 13, dell’articolo 25, paragrafo 8, dell’articolo 27, paragrafo 9, dell’articolo 28, paragrafo 3, dell’articolo 30, paragrafo 5, dell’articolo 31, paragrafo 4, dell’articolo 32, paragrafo 4, dell’articolo 33, paragrafo 8, dell’articolo 52, paragrafo 4, dell’articolo 54, paragrafo 4, dell’articolo 58, paragrafo 6, o dell’articolo 79, paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»;
9)
all’articolo 90, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;
10)
all’articolo 93, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Gli Stati membri applicano tali misure a decorrere dal 3 gennaio 2018.»;
11)
nell’allegato I, la sezione D è soppressa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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