Art. 6
Attività di copertura ammissibili
In vigore dal 27 nov 2019
Attività di copertura ammissibili
1. Gli Stati membri impongono che le obbligazioni garantite siano garantite in ogni momento da:
a)
attività ammissibili ai sensi all’articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, a condizione che l’ente creditizio emittente di obbligazioni garantite rispetti gli obblighi di cui all’articolo 129, paragrafi da 1 bis a 3, di tale regolamento;
b)
attività di copertura di qualità elevata che assicurano che l’ente creditizio che emette obbligazioni garantite abbia un diritto di credito come previsto al paragrafo 2 e che sono garantite da attività utilizzate come garanzia reale come previsto al paragrafo 3; oppure
c)
attività sotto forma di prestiti concessi a imprese pubbliche o garantite da queste, fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo.
2. Il diritto di credito di cui al paragrafo 1, lettera b), è soggetto ai requisiti giuridici seguenti:
a)
l’attività rappresenta un credito di pagamento di somme con un valore minimo determinabile in ogni momento, giuridicamente valido ed eseguibile, non soggetto a condizioni diverse dalle condizioni che il credito maturi in una data futura e che sia garantito da un’ipoteca, un gravame, un diritto di ritenzione o altra garanzia;
b)
l’ipoteca, il gravame, il diritto di ritenzione o altre garanzie che garantiscono il diritto di credito sono esecutivi;
c)
sono stati soddisfatti tutti i requisiti giuridici per la costituzione dell’ipoteca, del gravame, del diritto di ritenzione o di altra garanzia che garantiscono il diritto di credito;
d)
l’ipoteca, il gravame, il diritto di ritenzione o altra garanzia che garantisce il diritto di credito consente all’ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite di recuperare il valore del credito senza indebito ritardo.
Gli Stati membri esigono che gli enti creditizi emittenti di obbligazioni garantite valutino l’esecutività dei diritti di credito e la capacità di realizzazione delle attività utilizzate come garanzia reale prima di inserirli nell’aggregato di copertura.
3. Le attività utilizzate come garanzia reale di cui al paragrafo 1, lettera b), soddisfano uno dei seguenti requisiti:
a)
per quanto attiene alle attività materiali utilizzate come garanzia reale, esistono norme di valutazione generalmente accettate dagli esperti e adeguate per l’attività di garanzia materiale interessata ed esiste un registro pubblico in cui sono indicati la proprietà e i diritti di credito su tali attività di garanzia materiali; oppure
b)
per quanto attiene alle attività sotto forma di esposizioni, la sicurezza e la solidità della controparte dell’esposizione sono desunte dalla sua potestà tributaria o dalla sua assoggettabilità a una vigilanza pubblica continua della solidità operativa e della solvibilità finanziaria della controparte.
Le attività materiali utilizzate come garanzia reale di cui al primo comma, lettera a), del presente paragrafo contribuiscono alla copertura delle passività connesse all’obbligazione garantita fino al valore nominale dei gravami combinati con eventuali gravami precedenti oppure al 70 % del valore di tali attività materiali utilizzate come garanzia reale, se inferiore. Le attività materiali utilizzate come garanzia reale di cui al primo comma, lettera a) del presente paragrafo che garantiscono le attività di cui al paragrafo 1, lettera a), non sono tenute a rispettare il limite del 70 % o i limiti di cui all’articolo 129, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Qualora, ai fini del primo comma, lettera a) del presente paragrafo, non esista un registro pubblico per una particolare attività materiale utilizzata come garanzia reale gli Stati membri possono prevedere una modalità alternativa per certificare la proprietà e i diritti di credito su tale attività materiale utilizzata come garanzia reale nella misura in cui tale forma di certificazione fornisca una protezione che sia analoga alla protezione fornita da un registro pubblico nel senso che consente ai terzi interessati, conformemente al diritto dello Stato membro in questione, di accedere alle informazioni relative all’identificazione delle attività materiali vincolate, all’attribuzione della proprietà, alla documentazione e all’attribuzione dei gravami e all’esecutività dei diritti di garanzia.
4. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), le obbligazioni garantite da prestiti concessi a imprese pubbliche o garantiti da queste come attività primarie sono soggette a un livello minimo del 10 % di eccesso di garanzia, e a tutte le condizioni seguenti:
a)
le imprese pubbliche forniscono servizi pubblici essenziali sulla base di una licenza, un contratto di concessione o altra forma di incarico concesso da un’autorità pubblica;
b)
le imprese pubbliche sono soggette a vigilanza pubblica;
c)
le imprese pubbliche dispongono dei poteri per generare introiti sufficienti, garantiti dal fatto che tali imprese pubbliche:
i)
hanno una flessibilità sufficiente per riscuotere e aumentare i diritti, gli oneri e i crediti per il servizio erogato al fine di assicurare la loro solidità finanziaria e solvibilità,
ii)
ricevono per legge sovvenzioni sufficienti per assicurare la propria solidità finanziaria e solvibilità in cambio dell’erogazione di servizi pubblici essenziali, oppure
iii)
hanno concluso un contratto di trasferimento di profitti e perdite con un’autorità pubblica.
5. Gli Stati membri stabiliscono norme sulla metodologia e il processo di valutazione delle attività materiali utilizzate che garantiscono le attività di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). Tali norme assicurano almeno quanto segue:
a)
che, per ciascuna attività materiale utilizzata come garanzia reale, esista una valutazione attuale a valori uguali o inferiori al valore di mercato o del credito ipotecario al momento dell’inclusione dell’attività di copertura nell’aggregato di copertura;
b)
che la valutazione sia effettuata da un valutatore in possesso delle qualifiche, delle capacità, e dell’esperienza necessarie; e
c)
che il valutatore sia indipendente dal processo di decisione di credito, non tenga conto di elementi speculativi nella valutazione del valore dell’attività materiale utilizzata come garanzia reale e documenti in modo chiaro e trasparente il valore dell’attività materiale utilizzata come garanzia reale.
6. Gli Stati membri impongono agli enti creditizi emittenti di obbligazioni garantite di dotarsi di procedure per controllare che le attività materiali che garantiscono le attività di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo, siano adeguatamente assicurate contro il rischio di danni e che il diritto di credito assicurativo sia segregato conformemente all’.
7. Gli Stati membri impongono agli enti creditizi emittenti di obbligazioni garantite di documentare le attività di copertura di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e la conformità delle loro politiche creditizie alle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono il presente articolo.
8. Gli Stati membri stabiliscono norme che garantiscono la diversificazione del rischio nell’aggregato di copertura in relazione al grado di dettaglio e alla concentrazione sostanziale per le attività non definite ammissibili ai sensi del paragrafo 1, lettera a).
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