Art. 19 · Autorizzazione dei programmi di obbligazioni garantite

Art. 19

Autorizzazione dei programmi di obbligazioni garantite

In vigore dal 27 nov 2019
Autorizzazione dei programmi di obbligazioni garantite 1.   Gli Stati membri assicurano la tutela degli investitori imponendo l’ottenimento di un’autorizzazione per il programma di obbligazioni garantite prima dell’emissione di obbligazioni garantite nell’ambito di tale programma. Gli Stati membri conferiscono il potere di concedere tale autorizzazione alle autorità competenti designate a norma dell’, paragrafo 2. 2.   Gli Stati membri stabiliscono i requisiti relativi all’autorizzazione di cui al paragrafo 1, che comprendono almeno gli elementi seguenti: a) un adeguato programma delle operazioni che indichi l’emissione di obbligazioni garantite; b) politiche, processi e metodologie adeguati volti a tutelare gli investitori per quanto concerne l’approvazione, la modifica, il rinnovo e il rifinanziamento dei prestiti compresi nell’aggregato di copertura; c) dirigenti e personale dedicati al programma di obbligazioni garantite che dispongano di adeguate qualifiche e conoscenze per quanto riguarda l’emissione di obbligazioni garantite e l’amministrazione del programma di obbligazioni garantite; d) un assetto amministrativo dell’aggregato di copertura e il relativo controllo in modo da soddisfare i requisiti applicabili di cui alle disposizioni del diritto nazionale di recepimento della presente direttiva.
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