Art. 18
Vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite
In vigore dal 27 nov 2019
Vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite
1. Gli Stati membri assicurano la tutela degli investitori stabilendo che l’emissione di obbligazioni garantite sia soggetta alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite.
2. Ai fini della vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite di cui al paragrafo 1, gli Stati membri designano una o più autorità competenti. Essi comunicano alla Commissione e all’ABE le autorità designate indicandone la ripartizione delle funzioni e dei compiti.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti designate a norma del paragrafo 2 controllino l’emissione di obbligazioni garantite per valutarne la conformità con i requisiti stabiliti nelle disposizioni del diritto nazionale di recepimento della presente direttiva.
4. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti creditizi emittenti delle obbligazioni garantite registrino tutte le loro operazioni in relazione al programma di obbligazioni garantite e dispongano di sistemi e processi di documentazione adeguati e appropriati.
5. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché siano adottate opportune misure per permettere alle autorità competenti designate a norma del paragrafo 2 del presente articolo di ottenere le informazioni necessarie per valutare la conformità con i requisiti stabiliti nelle disposizioni del diritto nazionale di recepimento della presente direttiva, di indagare su eventuali violazioni di tali requisiti, e di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative in conformità delle disposizioni del diritto nazionale di recepimento dell’.
6. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti designate a norma del paragrafo 2 dispongano delle competenze, delle risorse, delle capacità operative, dei poteri e dell’indipendenza necessari all’esercizio delle funzioni relative alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite.
Storico versioni
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