Art. 12
Segregazione delle attività di copertura
In vigore dal 27 nov 2019
Segregazione delle attività di copertura
1. Gli Stati membri stabiliscono norme che disciplinano la segregazione delle attività di copertura. Tali norme comprendono come minimo i requisiti seguenti:
a)
tutte le attività di copertura sono sempre identificabili da parte dell’ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite;
b)
tutte le attività di copertura sono soggette a una segregazione giuridicamente vincolante ed esecutiva da parte dell’ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite;
c)
tutte le attività di copertura sono protette da eventuali diritti di credito di terzi e nessuna attività garantita fa parte della massa fallimentare dell’ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite finché non sia soddisfatto il diritto di credito prioritario di cui all’, paragrafo 1, lettera b).
Ai fini del primo comma, le attività di copertura comprendono le garanzie reali ricevute in relazione alle posizioni su contratti derivati.
2. La segregazione delle attività di copertura di cui al paragrafo 1 si applica anche in caso di insolvenza o di risoluzione dell’ente creditizio emittente delle obbligazioni garantite.
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