Art. 11 · Contratti derivati nell’aggregato di copertura

Art. 11

Contratti derivati nell’aggregato di copertura

In vigore dal 27 nov 2019
Contratti derivati nell’aggregato di copertura 1.   Gli Stati membri assicurano la tutela degli investitori consentendo l’inclusione di contratti derivati nell’aggregato di copertura solo se sono soddisfatti almeno i requisiti seguenti: a) i contratti derivati sono inclusi nell’aggregato di copertura unicamente a fini di copertura del rischio, il loro volume è adeguato in caso di riduzione del rischio coperto e gli stessi sono rimossi quando il rischio coperto cessa di esistere; b) i contratti derivati sono sufficientemente documentati; c) i contratti derivati sono segregati a norma dell’; d) i contratti derivati non possono essere risolti in caso di insolvenza o risoluzione dell’ente creditizio che ha emesso le obbligazioni garantite; e) i contratti derivati rispettano le norme stabilite in conformità del paragrafo 2. 2.   Al fine di garantire la conformità con i requisiti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono norme in materia di contratti derivati inclusi nell’aggregato di copertura. Tali norme precisano: a) i criteri di ammissibilità per le controparti nell’operazione di copertura; b) la necessaria documentazione da fornire in relazione ai contratti derivati.
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