Art. 4 · Relazioni e riesame

Art. 4

Relazioni e riesame

In vigore dal 27 nov 2019
Relazioni e riesame 1.   Entro il 1o febbraio 2027 la Commissione effettua una valutazione della presente direttiva, che comprende una valutazione dell’attuazione delle disposizioni sull’informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori nel contesto delle operazioni transfrontaliere, inclusa una valutazione delle norme concernenti la quota di rappresentanti dei lavoratori nell’organo di amministrazione della società risultante dall’operazione transfrontaliera, come pure dell’efficacia delle garanzie riguardanti i negoziati sui diritti di partecipazione dei lavoratori tenendo conto della natura dinamica delle società che si sviluppano a livello transfrontaliero, e ne comunica l’esito in una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al comitato economico e sociale europeo, in particolare per quanto concerne l’eventuale necessità di introdurre nel diritto dell’Unione un quadro armonizzato sulla rappresentanza dei lavoratori in seno agli organi di amministrazione, se opportuno corredata di una proposta legislativa. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni necessarie per la stesura della relazione, in particolare fornendo dati sul numero di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere, con indicazione della durata e dei costi, dati sui casi in cui il certificato preliminare all’operazione è stato rifiutato e dati statistici aggregati sul numero di negoziati sui diritti di partecipazione dei lavoratori nelle operazioni transfrontaliere. Gli Stati membri devono altresì fornire alla Commissione dati sul funzionamento e gli effetti delle norme relative alla competenza applicabili alle operazioni transfrontaliere. 2.   Nella relazione sono valutate in particolare le procedure previste al titolo II, capi -I e IV, della direttiva (UE) 2017/1132 soprattutto in termini di durata e costi. 3.   La relazione comprende un’analisi di fattibilità relativa alla definizione di norme per le tipologie di scissioni transfrontaliere non contemplate dalla presente direttiva, in particolare le scissioni transfrontaliere mediante incorporazione.
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