Art. 2 · Sanzioni

Art. 2

Sanzioni

In vigore dal 27 nov 2019
Sanzioni Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle misure e alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in recepimento della presente direttiva e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l’applicazione. Tali norme possono includere sanzioni penali in caso di violazioni gravi. Le misure e le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.
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