Art. 64
Modifiche della direttiva 2014/65/UE
In vigore dal 27 nov 2019
Modifiche della direttiva 2014/65/UE
La direttiva 2014/65/UE è così modificata:
1)
all’, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l’autorizzazione, ad esempio non rispetta più le condizioni del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (*14);
(*14) Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 and (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).»;"
2)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Dotazione patrimoniale iniziale
Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti rilascino l’autorizzazione solo a condizione che l’impresa di investimento disponga di un sufficiente capitale iniziale conforme ai requisiti previsti all’ della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio (*15), tenuto conto della natura dei servizi o delle attività di cui trattasi.
(*15) Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L314del 5.12.2019, pag. 64).»;"
3)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Rilascio dell’autorizzazione
1. L’autorità competente dello Stato membro in cui l’impresa di un paese terzo ha stabilito o intende stabilire la propria succursale rilascia l’autorizzazione soltanto se l’autorità competente ritiene che:
a)
siano soddisfatte le condizioni di cui all’; e
b)
la succursale dell’impresa di un paese terzo sarà in grado di rispettare le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
Entro sei mesi dalla presentazione della domanda completa, l’autorità competente informa l’impresa di un paese terzo del rilascio o del rifiuto dell’autorizzazione.
2. La succursale dell’impresa di un paese terzo autorizzata conformemente al paragrafo 1 si conforma agli obblighi di cui agli articoli da 16 a 20, 23, 24, 25 e 27, all’, paragrafo 1, e agli della presente direttiva nonché agli articoli da 3 a 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, nonché alle misure adottate in forza degli stessi ed è soggetta alla vigilanza dell’autorità competente dello Stato membro in cui è stata rilasciata l’autorizzazione.
Gli Stati membri non impongono nessun requisito aggiuntivo in materia di organizzazione e funzionamento della succursale in relazione alle materie disciplinate dalla presente direttiva, né riservano alle succursali di imprese di paesi terzi un trattamento più favorevole di quello concesso alle imprese dell’Unione.
Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti notificano all’ESMA su base annuale l’elenco delle succursali di imprese di paesi terzi attive sul loro territorio.
L’ESMA pubblica su base annuale l’elenco delle succursali di paesi terzi attive nell’Unione, compresa la denominazione dell’impresa del paese terzo a cui appartiene la succursale.
3. La succursale dell’impresa di un paese terzo autorizzata conformemente al paragrafo 1 comunica all’autorità competente di cui al paragrafo 2 le informazioni seguenti su base annua:
a)
l’ampiezza e la portata dei servizi offerti e delle attività svolte dalla succursale in tale Stato membro;
b)
per le imprese di paesi terzi che svolgono un’attività elencata all’allegato I, sezione A, punto 3), la rispettiva esposizione mensile minima, media e massima nei confronti di controparti dell’UE;
c)
per le imprese di paesi terzi che forniscono uno o entrambi i servizi elencati all’allegato I, sezione A, punto 6), il valore totale degli strumenti finanziari originati da controparti dell’UE assunti a fermo o collocati sulla base di un impegno irrevocabile nei ultimi dodici mesi precedenti;
d)
il fatturato e il valore aggregato delle attività corrispondenti ai servizi e alle attività di cui alla lettera a);
e)
una descrizione dettagliata dei dispositivi di protezione degli investitori disponibile per i clienti della succursale, compresi i diritti di questi ultimi derivanti dal sistema di indennizzo degli investitori di cui all’, paragrafo 2, lettera f);
f)
la politica e i dispositivi di gestione dei rischi che la succursale applica per i servizi e le attività di cui alla lettera a).
g)
i dispositivi di governance compresi i titolari di funzioni chiave per le attività della succursale;
h)
ogni altra informazione che l’autorità competente ritenga necessaria per consentire il monitoraggio completo delle attività della succursale.
4. Su richiesta, le autorità competenti comunicano all’ESMA le informazioni seguenti:
a)
tutte le autorizzazioni delle succursali autorizzate in conformità del paragrafo 1 e le eventuali modifiche successive a tali autorizzazioni;
b)
l’ampiezza e la portata dei servizi offerti e delle attività svolte dalla succursale autorizzata nello Stato membro;
c)
il fatturato e il totale delle attività corrispondenti ai servizi e alle attività di cui alla lettera b);
d)
la denominazione del gruppo di paese terzo al quale appartiene una succursale autorizzata.
5. Le autorità competenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le autorità competenti delle entità che fanno parte dello stesso gruppo a cui appartengono le succursali di imprese dei paesi terzi autorizzate in conformità del paragrafo 1, l’ESMA e l’ABE collaborano strettamente per assicurare che tutte le attività di tale gruppo nell’Unione siano soggette a una vigilanza completa, coerente ed efficace conformemente alla presente direttiva, al regolamento (UE) n. 575/2013, al regolamento (UE) n. 600/2014, al regolamento (UE) 2019/2033 alla direttiva 2013/36/UE, e alla direttiva (UE) 2019/2034.
6. L’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare in che formato vadano comunicate le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 26 settembre 2020.
Alla Commissione è conferito il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;
4)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Prestazione di servizi su iniziativa esclusiva del cliente
1. Gli Stati membri garantiscono che, quando un cliente al dettaglio o professionale ai sensi dell’allegato II, sezione II, stabilito o situato nell’Unione avvia di propria iniziativa esclusiva la prestazione di un servizio di investimento o l’esercizio di un’attività di investimento da parte di un’impresa di un paese terzo, il requisito di autorizzazione ai sensi dell’ non si applichi alla prestazione di tale servizio o all’esercizio di tale attività da parte dell’impresa del paese terzo al cliente in questione, né a qualsiasi relazione connessa specificamente alla prestazione di detto servizio o all’esercizio di detta attività.
Fatte salve le relazioni infragruppo, se un’impresa di paese terzo, anche mediante un’entità che agisce per suo conto o presenta stretti legami con tale impresa di paese terzo o un’altra persona che agisce per conto di tale entità, procura clienti o potenziali clienti nell’Unione, questo non è considerato un servizio prestato su iniziativa esclusiva del cliente.
2. L’iniziativa di un cliente di cui al paragrafo 1 non dà diritto all’impresa di un paese terzo di commercializzare nuove categorie di prodotti o servizi di investimento ai clienti in questione se non tramite la propria succursale, ove sussista quest’obbligo ai sensi del diritto nazionale.»;
5)
all’, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri si assicurano che i mercati regolamentati adottino regimi in materia di dimensioni dei tick di negoziazione per azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi, nonché di qualsiasi altro strumento finanziario per il quale le norme tecniche di regolamentazione sono elaborate conformemente al paragrafo 4. L’applicazione delle dimensioni dei tick di negoziazione non impedisce ai mercati regolamentati di abbinare ordini di dimensione elevata al punto mediano dei prezzi correnti di acquisto e di vendita.»;
6)
all’articolo 81, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
per verificare che le condizioni di accesso all’attività delle imprese di investimento siano rispettate e per facilitare il controllo dell’esercizio di tale attività, delle procedure amministrative e contabili e dei meccanismi interni di controllo;»;
7)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 95 bis
Disposizione transitoria concernente l’autorizzazione di un ente creditizio di cui all’, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
Le autorità competenti informano l’autorità competente di cui all’ della direttiva 2013/36/UE quando il totale previsto delle attività dell’impresa che ha presentato domanda di autorizzazione conformemente al titolo II della presente direttiva prima del 25 dicembre 2019 al fine di svolgere le attività di cui alla sezione A, punti 3) e 6), dell’allegato I, è pari o superiore a 30 miliardi di EUR, e ne informano il richiedente.».
Storico versioni
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