Art. 62 · Modifiche della direttiva 2013/36/UE

Art. 62

Modifiche della direttiva 2013/36/UE

In vigore dal 27 nov 2019
Modifiche della direttiva 2013/36/UE La direttiva 2013/36/UE è così modificata: 1) il titolo è sostituito dal seguente: «Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE»; 2) l’ è sostituito dal seguente: « Oggetto La presente direttiva fissa norme concernenti: a) l’accesso all’attività degli enti creditizi; b) i poteri e gli strumenti di vigilanza per la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi da parte delle autorità competenti; c) la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi da parte delle autorità competenti in una maniera coerente con le norme fissate nel regolamento (UE) n. 575/2013; d) gli obblighi di pubblicazione per le autorità competenti nel settore della regolamentazione prudenziale e della vigilanza sugli enti creditizi.»; 3) l’ è così modificato: a) i paragrafi 2 e 3 sono soppressi; b) al paragrafo 5, il punto 1) è soppresso; c) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Le entità di cui al paragrafo 5, punti da 3) a 24), si considerano enti finanziari ai fini dell’ e del titolo VII, capo 3.»; 4) all’, paragrafo 1, il punto 4) è soppresso; 5) l’ è sostituito dal seguente: « Coordinamento negli Stati membri Gli Stati membri con più autorità competenti ad esercitare la vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sugli enti finanziari prendono i provvedimenti necessari allo scopo di organizzare il coordinamento tra tali autorità.»; 6) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 8 bis Condizioni specifiche per l’autorizzazione degli enti creditizi di cui all’, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 1.   Gli Stati membri impongono alle imprese di cui all’, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 che hanno già ottenuto un’autorizzazione conformemente al titolo II della direttiva 2014/65/UE di presentare domanda di autorizzazione conformemente all’, al più tardi il giorno in cui si verifica uno degli eventi seguenti: a) la media delle attività totali mensili, calcolata su un periodo di dodici mesi consecutivi, è pari o superiore a 30 miliardi di EUR; o b) la media delle attività totali mensili, calcolata su un periodo di dodici mesi consecutivi, è inferiore a 30 miliardi di EUR e l’impresa fa parte di un gruppo in cui il valore totale delle attività consolidate di tutte le imprese del gruppo che detengono individualmente attività totali inferiori a 30 miliardi di EUR e svolgono una qualsiasi delle attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 3 e 6, della direttiva 2014/65/UE è pari o superiore a 30 miliardi di EUR, cifre entrambe calcolate come media su un periodo di dodici mesi consecutivi. 2.   Le imprese di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono continuare a svolgere le attività di cui all’, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 fino a quando non ottengono l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. 3.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le imprese di cui all’, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 che al 24 dicembre 2019 svolgono attività come imprese di investimento autorizzate a norma della direttiva 2014/65/UE, presentano domanda di autorizzazione conformemente all’ della presente direttiva entro il 27 dicembre 2020. 4.   Qualora l’autorità competente, dopo aver ricevuto le informazioni conformemente all’articolo 95 bis della direttiva 2014/65/UE, stabilisca che l’impresa deve essere autorizzata come ente creditizio conformemente all’ della presente direttiva, essa ne informa l’impresa e l’autorità competente quale definita all’, paragrafo 1, punto 26), della direttiva 2014/65/UE e assume la procedura di autorizzazione a partire dalla data di detta notifica. 5.   In caso di riautorizzazione, l’autorità competente che la rilascia assicura che il processo sia il più possibile semplificato e che sia tenuto conto delle informazioni derivanti dalle autorizzazioni esistenti. 6.   L’ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare: a) le informazioni che l’impresa è tenuta a fornire alle autorità competenti nella domanda di autorizzazione, compreso il programma di attività di cui all’; b) la metodologia di calcolo delle soglie di cui al paragrafo 1. Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma, lettere a) e b) conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche alla Commissione entro il 26 dicembre 2020.»; 7) all’ è inserita la lettera seguente: «a bis) utilizza la propria autorizzazione esclusivamente per svolgere le attività di cui all’, paragrafo 1, punto 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e ha, per un periodo di cinque anni consecutivi, una media del totale delle attività inferiore alle soglie previste dallo stesso articolo;»; 8) l’ è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   L’ABE pubblica sul proprio sito web, e aggiorna almeno annualmente, un elenco delle denominazioni di tutti gli enti creditizi cui è stata concessa l’autorizzazione.»; b) è inserito il seguente paragrafo: «3 bis.   L’elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo comprende le denominazioni delle imprese di cui all’, paragrafo 1, punto 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e identifica detti enti creditizi in quanto tali. L’elenco evidenza altresì le eventuali modifiche rispetto alla versione precedente.»; 9) all’articolo 21 ter, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Ai fini del presente articolo: a) il valore totale delle attività nell’Unione del gruppo di un paese terzo è costituito dalla somma degli importi seguenti: i) valore totale delle attività nell’Unione di ciascun ente del gruppo di paese terzo risultanti dal suo bilancio consolidato o dai singoli bilanci nel caso in cui il bilancio dell’ente non sia consolidato; e ii) valore totale delle attività di ciascuna succursale del gruppo di paese terzo autorizzata nell’Unione conformemente alla presente direttiva, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8) o della direttiva 2014/65/UE; b) il termine «ente» comprende anche le imprese di investimento. (*8)  Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).»;" 10) il titolo IV è soppresso; 11) all’, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1.   Le autorità competenti di uno Stato membro ospitante possono chiedere all’autorità di vigilanza su base consolidata, quando si applica l’articolo 112, paragrafo 1, o alle autorità competenti dello Stato membro d’origine, che la succursale dell’ente creditizio sia considerata significativa.»; 12) all’, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Il paragrafo 1 non osta a che le autorità competenti procedano a scambi di informazioni tra loro o a trasmettere le informazioni al CERS, all’ABE o all’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) («AESFM») istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (*9) conformemente alla presente direttiva, al regolamento (UE) n. 575/2013, al regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (*10), all’ del regolamento (UE) n. 1092/2010, agli del regolamento (UE) n. 1093/2010 e agli del regolamento (UE) n. 1095/2010, alla direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio (*11) e ad altre direttive applicabili agli enti creditizi. Tali informazioni sono soggette al paragrafo 1. (*9)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 64)." (*10)  Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 and (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1)." (*11)  Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 314, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).»;" 13) all’, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente: «a bis) si svolga almeno una delle attività di cui all’, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e si raggiunga la soglia indicata nello stesso articolo, senza avere ottenuto l’autorizzazione come ente creditizio.»; 14) all’articolo 76, paragrafo 5, il sesto comma è soppresso; 15) all’articolo 86, il paragrafo 11 è sostituito dal seguente: «11.   Le autorità competenti assicurano che gli enti dispongano di piani di ripristino della posizione di liquidità che fissino strategie adeguate e idonee misure di attuazione per rimediare a eventuali carenze di liquidità, anche per quanto riguarda le succursali stabilite in un altro Stato membro. Le autorità competenti assicurano che tali piani siano verificati dagli enti almeno una volta l’anno, aggiornati sulla base dei risultati degli scenari alternativi definiti al paragrafo 8, comunicati all’alta dirigenza e da questa approvati, affinché le politiche e i processi interni possano essere adeguati di conseguenza. Gli enti adottano le necessarie misure operative in anticipo per assicurare che i piani di ripristino della posizione di liquidità possano essere attuati immediatamente. Tra tali misure operative rientra la detenzione di garanzie immediatamente disponibili per i finanziamenti della banca centrale. Ciò comprende la detenzione di garanzie nella valuta di un altro Stato membro, se necessario, o nella valuta di un paese terzo nei confronti del quale l’ente ha esposizioni e, se necessario dal punto di vista operativo, nel territorio di uno Stato membro ospitante o di un paese terzo alla cui moneta è esposto.»; 16) all’articolo 110, il paragrafo 2 è soppresso; 17) l’articolo 111 è sostituito dal seguente: «Articolo 111 Determinazione dell’autorità di vigilanza su base consolidata 1.   Se l’impresa madre è un ente creditizio impresa madre in uno Stato membro o un ente creditizio impresa madre nell’UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata dall’autorità competente che vigila su tale ente creditizio impresa madre nello Stato membro o tale ente creditizio impresa madre nell’UE su base individuale. Se l’impresa madre è un’impresa d’investimento madre in uno Stato membro o un’impresa d’investimento madre nell’UE e nessuna delle sue filiazioni è un ente creditizio, la vigilanza su base consolidata è esercitata dall’autorità competente che vigila sull’impresa di investimento madre in uno Stato membro o sull’impresa d’investimento madre nell’UE, su base individuale. Se l’impresa madre è un’impresa d’investimento madre in uno Stato membro o un’impresa d’investimento madre nell’UE e almeno una delle sue filiazioni è un ente creditizio, la vigilanza su base consolidata è esercitata dall’autorità competente dell’ente creditizio, o qualora vi siano vari enti creditizi, dell’ente creditizio con il totale di bilancio più elevato. 2.   Se l’impresa madre di un ente creditizio o di un’impresa d’investimento è una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro, una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro, una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata dall’autorità competente che vigila sull’ente creditizio o sull’impresa di investimento su base individuale. 3.   Se due o più enti creditizi o imprese di investimento autorizzati nell’Unione hanno la stessa società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro, società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro, società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata: a) dall’autorità competente dell’ente creditizio, qualora vi sia un solo ente creditizio all’interno del gruppo; b) dall’autorità competente dell’ente creditizio con il totale di bilancio più elevato, qualora vi siano vari enti creditizi all’interno del gruppo; o c) dall’autorità competente dell’impresa di investimento con il totale di bilancio più elevato, ove il gruppo non comprenda alcun ente creditizio. 4.   Se il consolidamento è richiesto a norma dell’, paragrafo 3 o 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, la vigilanza su base consolidata è esercitata dall’autorità competente dell’ente creditizio con il totale di bilancio più elevato o, ove il gruppo non comprenda alcun ente creditizio, dall’autorità competente dell’impresa di investimento con il totale di bilancio più elevato. 5.   In deroga al paragrafo 1, terzo comma, al paragrafo 3, lettera b), e al paragrafo 4, qualora l’autorità competente vigili su base individuale su più di un ente creditizio del gruppo, l’autorità di vigilanza su base consolidata è l’autorità competente che vigila su base individuale su uno o più enti creditizi del gruppo, qualora la somma dei totali di bilancio degli enti creditizi soggetti a vigilanza sia più elevata di quella degli enti creditizi soggetti alla vigilanza su base individuale da parte di qualsiasi altra autorità competente. In deroga al paragrafo 3, lettera c), se un’autorità competente vigila su base individuale su più di un’impresa di investimento all’interno di un gruppo, l’autorità di vigilanza su base consolidata è l’autorità competente che vigila su base individuale su una o più imprese di investimento all’interno del gruppo con il totale di bilancio più elevato a livello aggregato. 6.   In casi particolari, le autorità competenti possono, di comune accordo, derogare ai criteri di cui ai paragrafi 1, 3 e 4 e nominare una diversa autorità competente per l’esercizio della vigilanza su base consolidata, qualora l’applicazione dei criteri ivi contenuti fosse inadeguata tenuto conto degli enti creditizi o imprese di investimento interessati e della relativa importanza delle loro attività nei pertinenti Stati membri, o della necessità di garantire la continuità della vigilanza su base consolidata da parte della stessa autorità competente. In tali casi, l’ente impresa madre nell’UE, la società di partecipazione finanziaria madre nell’UE, la società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE o l’ente creditizio o l’impresa di investimento con il totale di bilancio più elevato, hanno diritto, se del caso, a essere ascoltati prima che le autorità competenti decidano in merito. 7.   Le autorità competenti notificano senza ritardo alla Commissione e all’ABE qualsiasi accordo concluso ai sensi del paragrafo 6.»; 18) all’articolo 114, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «1.   Qualora si verifichi una situazione di emergenza, inclusa una situazione quale descritta all’ del regolamento (UE) n. 1093/2010 o una situazione di evoluzione negativa sui mercati, che possa compromettere la liquidità del mercato e la stabilità del sistema finanziario in uno qualsiasi degli Stati membri in cui sono state autorizzate entità del gruppo o nel quale sono stabilite succursali significative di cui all’, l’autorità di vigilanza su base consolidata, fatto salvo il titolo VII, capo 1, sezione 2, della presente direttiva e, laddove applicabile, il titolo IV, capo 1, sezione 2, della direttiva (UE) 2019/2034, ne informa non appena possibile l’ABE e le autorità di cui all’, paragrafo 4, e all’ e comunica tutte le informazioni essenziali allo svolgimento dei loro compiti. I predetti obblighi si applicano a tutte le autorità competenti.»; 19) l’articolo 116 è così modificato: a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le autorità competenti partecipanti ai collegi delle autorità di vigilanza e l’ABE collaborano strettamente. L’obbligo di riservatezza di cui al titolo VII, capo 1, sezione II, della presente direttiva e, laddove applicabile, al titolo IV, capo 1, sezione 2, della direttiva (UE) 2019/2034 non impedisce alle autorità competenti di scambiare informazioni riservate nell’ambito dei collegi delle autorità di vigilanza. L’istituzione e il funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza non pregiudica i diritti e le responsabilità delle autorità competenti ai sensi della presente direttiva e del regolamento (UE) n. 575/2013.»; b) al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente: «6.   Le autorità competenti responsabili della vigilanza sulle filiazioni di un ente impresa madre nell’UE o di una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE, le autorità competenti dello Stato membro ospitante nel quale sono stabilite succursali significative di cui all’, le banche centrali del SEBC, ove opportuno, nonché le autorità di vigilanza dei paesi terzi, se del caso e fatti salvi obblighi di riservatezza che, secondo tutte le autorità competenti, sono equivalenti a quelli di cui al titolo VII, capo 1, sezione II, della presente direttiva, e laddove applicabile, al titolo IV, capo 1, sezione 2, della direttiva (UE) 2019/2034 possono partecipare ai collegi delle autorità di vigilanza.»; c) al paragrafo 9, il primo comma è sostituito dal seguente: «9.   Fatti salvi gli obblighi di riservatezza di cui al titolo VII, capo 1, sezione II, della presente direttiva e, laddove applicabile, al titolo IV, capo 1, sezione 2, della direttiva (UE) 2019/2034, l’autorità di vigilanza su base consolidata informa l’ABE delle attività dei collegi delle autorità di vigilanza, anche nelle situazioni di emergenza, e comunica all’ABE tutte le informazioni particolarmente pertinenti ai fini della convergenza in materia di vigilanza.»; 20) all’articolo 125, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le informazioni ricevute nell’ambito della vigilanza su base consolidata ed in particolare gli scambi di informazioni tra autorità competenti previsti dalla presente direttiva sono soggetti a obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui all’, paragrafo 1, della presente direttiva per gli enti creditizi o a norma dell’ della direttiva (UE) 2019/2034.»; 21) all’articolo 128, il quinto comma è soppresso; 22) all’articolo 129, i paragrafi 2, 3 e 4 sono soppressi; 23) all’articolo 130, i paragrafi 2, 3 e 4 sono soppressi; 24) all’articolo 143, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) fatte salve le disposizioni stabilite al titolo VII, capo 1, sezione II, della presente direttiva e, laddove applicabili, le disposizioni stabilite al titolo IV, capo 1, sezione 2, della direttiva (UE) 2019/2034, dati statistici aggregati sugli aspetti principali dell’attuazione del quadro prudenziale in ciascuno Stato membro, tra cui il numero e la natura delle misure di vigilanza adottate conformemente all’articolo 102, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, e delle sanzioni amministrative imposte conformemente all’ della presente direttiva.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2019:2034:oj#art-62