Art. 55
Valutazione della vigilanza dei paesi terzi e altre tecniche di vigilanza
In vigore dal 27 nov 2019
Valutazione della vigilanza dei paesi terzi e altre tecniche di vigilanza
1. Gli Stati membri assicurano che, qualora due o più imprese di investimento che sono filiazioni della stessa impresa madre con sede centrale in un paese terzo non siano soggette a un’effettiva vigilanza a livello di gruppo, le autorità competenti valutino se le imprese di investimento siano soggette a una vigilanza da parte di un’autorità di vigilanza del paese terzo equivalente a quella disciplinata dalla presente direttiva e dalla parte uno del regolamento (UE) 2019/2033.
2. Qualora la valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo concluda che non sussiste tale vigilanza equivalente, gli Stati membri autorizzano tecniche di vigilanza idonee a conseguire gli obiettivi di vigilanza conformemente all’ o 8 del regolamento (UE) 2019/2033. Tali tecniche di vigilanza sono stabilite dall’autorità competente che corrisponderebbe all’autorità di vigilanza del gruppo se l’impresa madre fosse stabilita nell’Unione, previa consultazione delle altre autorità competenti interessate. Le misure adottate ai sensi del presente paragrafo sono comunicate alle altre autorità competenti interessate, all’ABE e alla Commissione.
3. L’autorità competente che sarebbe l’autorità di vigilanza del gruppo se l’impresa madre fosse stabilita nell’Unione può, in particolare, disporre la costituzione di una holding di investimento o di una società di partecipazione finanziaria mista nell’Unione e applicare l’ o 8 del regolamento (UE) 2019/2033 a tale holding di investimento o società di partecipazione finanziaria mista.
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