Art. 53 · Società di partecipazione mista

Art. 53

Società di partecipazione mista

In vigore dal 27 nov 2019
Società di partecipazione mista 1.   Gli Stati membri assicurano che, quando l’impresa madre di un’impresa di investimento è una società di partecipazione mista, le autorità competenti responsabili della vigilanza sull’impresa di investimento possano: a) esigere che la società di partecipazione mista fornisca loro tutte le informazioni che possono essere rilevanti per la vigilanza sull’impresa di investimento; b) vigilare sulle operazioni tra l’impresa di investimento e la società di partecipazione mista e le filiazioni di quest’ultima, ed esigere che l’impresa di investimento metta in atto adeguati processi di gestione del rischio e meccanismi di controllo interno, ivi comprese solide procedure di segnalazione e contabili, atti a consentire l’accertamento, la quantificazione, la sorveglianza e il controllo delle operazioni. 2.   Gli Stati membri prevedono che le autorità competenti possono procedere, o far procedere mediante revisori esterni, ad ispezioni in loco per la verifica delle informazioni ricevute dalle società di partecipazione mista e dalle loro filiazioni.
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