Art. 53
Società di partecipazione mista
In vigore dal 27 nov 2019
Società di partecipazione mista
1. Gli Stati membri assicurano che, quando l’impresa madre di un’impresa di investimento è una società di partecipazione mista, le autorità competenti responsabili della vigilanza sull’impresa di investimento possano:
a)
esigere che la società di partecipazione mista fornisca loro tutte le informazioni che possono essere rilevanti per la vigilanza sull’impresa di investimento;
b)
vigilare sulle operazioni tra l’impresa di investimento e la società di partecipazione mista e le filiazioni di quest’ultima, ed esigere che l’impresa di investimento metta in atto adeguati processi di gestione del rischio e meccanismi di controllo interno, ivi comprese solide procedure di segnalazione e contabili, atti a consentire l’accertamento, la quantificazione, la sorveglianza e il controllo delle operazioni.
2. Gli Stati membri prevedono che le autorità competenti possono procedere, o far procedere mediante revisori esterni, ad ispezioni in loco per la verifica delle informazioni ricevute dalle società di partecipazione mista e dalle loro filiazioni.
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