Art. 46 · Determinazione dell’autorità di vigilanza del gruppo

Art. 46

Determinazione dell’autorità di vigilanza del gruppo

In vigore dal 27 nov 2019
Determinazione dell’autorità di vigilanza del gruppo 1.   Gli Stati membri assicurano che, quando a capo di un gruppo di imprese di investimento vi è un’impresa di investimento madre nell’Unione, la vigilanza su base consolidata o la vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo sia esercitata dall’autorità competente dell’impresa di investimento madre nell’Unione. 2.   Gli Stati membri assicurano che, quando l’impresa madre di un’impresa di investimento è una holding di investimento madre nell’Unione o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione, la vigilanza su base consolidata o la vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo sia esercitata dall’autorità competente dell’impresa di investimento. 3.   Gli Stati membri assicurano che, quando due o più imprese di investimento autorizzate in due o più Stati membri hanno la stessa holding di investimento madre nell’Unione o la stessa società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione, la vigilanza su base consolidata o la vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo sia esercitata dall’autorità competente dell’impresa di investimento autorizzata nello Stato membro in cui è stabilita la holding di investimento o la società di partecipazione finanziaria mista. 4.   Gli Stati membri assicurano che, quando le imprese madri di due o più imprese di investimento autorizzate in due o più Stati membri comprendono più di una holding di investimento o società di partecipazione finanziaria mista con sedi centrali in diversi Stati membri e vi è un’impresa di investimento in ciascuno di tali Stati membri, la vigilanza su base consolidata o la vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo sia esercitata dall’autorità competente dell’impresa di investimento con il totale di bilancio più elevato. 5.   Gli Stati membri assicurano che, quando due o più imprese di investimento autorizzate nell’Unione hanno come impresa madre la stessa holding di investimento nell’Unione o la stessa società di partecipazione finanziaria mista nell’Unione e nessuna di tali imprese di investimento è stata autorizzata nello Stato membro in cui è stata costituita la holding di investimento o la società di partecipazione finanziaria mista, la vigilanza su base consolidata o la vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo sia esercitata dall’autorità competente dell’impresa di investimento con il totale di bilancio più elevato. 6.   Le autorità competenti, di comune accordo, possono derogare ai criteri di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 laddove, tenuto conto delle imprese di investimento interessate e dell’importanza delle loro attività negli Stati membri interessati, la loro applicazione risultasse non appropriata ai fini di una vigilanza efficace su base consolidata o di una vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo e possono designare una diversa autorità competente per l’esercizio della vigilanza su base consolidata o di una vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo. In tali casi, prima di adottare una simile decisione, le autorità competenti concedono alla holding di investimento madre nell’Unione o alla società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione o all’impresa di investimento con il totale di bilancio più elevato, a seconda dei casi, l’opportunità di pronunciarsi sulla decisione prevista. Le autorità competenti notificano alla Commissione e all’ABE tali decisioni.
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