Art. 4 · Designazione e poteri delle autorità competenti

Art. 4

Designazione e poteri delle autorità competenti

In vigore dal 27 nov 2019
Designazione e poteri delle autorità competenti 1.   Gli Stati membri designano una o più autorità competenti incaricate di esercitare le attribuzioni previste dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) 2019/2033. Gli Stati membri informano la Commissione, l’ABE e l’ESMA della designazione e, qualora le autorità competenti siano più di una, precisano le attribuzioni di ciascuna di esse. 2.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti vigilino sulle attività delle imprese di investimento e, se del caso, delle holding di investimento e delle società di partecipazione finanziaria mista, per accertare il rispetto degli obblighi imposti dalla presente direttiva e dal regolamento (UE) 2019/2033. 3.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano di tutti i poteri necessari, tra cui il potere di effettuare controlli in loco a norma dell’, al fine di ottenere le informazioni necessarie per valutare la conformità delle imprese di investimento e, se del caso, delle holding di investimento e delle società di partecipazione finanziaria mista, alle prescrizioni della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/2033 e di indagare su eventuali violazioni delle stesse. 4.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti siano dotate delle competenze, delle risorse, delle capacità operative, dei poteri e dell’indipendenza necessari all’esercizio delle funzioni relative alla vigilanza prudenziale, alle indagini e alle sanzioni di cui alla presente direttiva. 5.   Gli Stati membri prescrivono alle imprese di investimento di fornire alle rispettive autorità competenti tutte le informazioni necessarie per valutarne la conformità alle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e al regolamento (UE) 2019/2033. I meccanismi di controllo interno e le procedure amministrative e contabili delle imprese di investimento consentono alle autorità competenti di controllare in ogni momento il rispetto di tali disposizioni. 6.   Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento registrino tutte le loro operazioni e documentino i sistemi e processi che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/2033 in maniera tale che le autorità competenti siano in grado in ogni momento di valutare il rispetto delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva e del regolamento (UE) 2019/2033.
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