Art. 30
Politiche di remunerazione
In vigore dal 27 nov 2019
Politiche di remunerazione
1. Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento, nell’elaborare e applicare le politiche di remunerazione per le categorie del personale, ivi compresi l’alta dirigenza, i soggetti che assumono il rischio («
risk taker
»), il personale che svolge funzioni di controllo e qualsiasi dipendente che riceva una remunerazione complessiva pari almeno alla remunerazione più bassa dell’alta dirigenza o dei soggetti che assumono il rischio, le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento o sulle attività che essa gestisce, rispettino i principi seguenti:
a)
la politica di remunerazione è chiaramente documentata e proporzionata alle dimensioni, all’organizzazione interna, nonché alla natura, alla portata e alla complessità delle attività dell’impresa di investimento;
b)
la politica di remunerazione è neutrale rispetto al genere;
c)
la politica di remunerazione riflette e promuove una gestione del rischio sana ed efficace;
d)
la politica di remunerazione è in linea con la strategia aziendale e gli obiettivi dell’impresa di investimento e tiene altresì conto degli effetti a lungo termine delle decisioni di investimento adottate;
e)
la politica di remunerazione prevede misure intese a evitare i conflitti di interessi, incoraggia una condotta responsabile delle imprese e promuove la consapevolezza dei rischi e un’assunzione prudente di rischio;
f)
l’organo di gestione dell’impresa di investimento, nella sua funzione di supervisione, adotta e riesamina periodicamente la politica di remunerazione e ha la responsabilità generale della sorveglianza della sua attuazione;
g)
l’attuazione della politica di remunerazione è soggetta almeno annualmente a una revisione interna, centrale e indipendente, da parte delle funzioni di controllo;
h)
i membri del personale impegnati in funzioni di controllo sono indipendenti dalle unità operative soggette al loro controllo, dispongono della necessaria autorità e sono retribuiti conformemente al conseguimento degli obiettivi legati alle loro funzioni, indipendentemente dai risultati conseguiti dagli ambiti dell’impresa soggetti al loro controllo;
i)
la remunerazione dei responsabili di alto livello delle funzioni di gestione del rischio e di conformità è direttamente controllata dal comitato per le remunerazioni di cui all’ o, ove tale comitato non sia stato istituito, dall’organo di gestione, nella sua funzione di supervisione;
j)
la politica di remunerazione stabilisce, tenendo conto delle norme nazionali in materia di determinazione dei salari, una chiara distinzione tra i criteri applicati al fine di determinare:
i)
la remunerazione fissa di base, che rispecchia innanzitutto l’esperienza professionale e le responsabilità organizzative pertinenti quali indicate nella descrizione delle funzioni figurante nelle condizioni di impiego;
ii)
la remunerazione variabile, che riflette le prestazioni sostenibili e corrette per il rischio del dipendente, nonché le prestazioni che vanno oltre quanto richiesto nella descrizione delle funzioni;
k)
la componente fissa rappresenta una parte della remunerazione complessiva sufficientemente alta da consentire l’attuazione di una politica pienamente flessibile in materia di componenti variabili, tra cui la possibilità di non pagare la componente variabile della remunerazione.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera k), gli Stati membri assicurano che nelle loro politiche di remunerazione le imprese di investimento stabiliscano rapporti adeguati tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione complessiva, tenendo conto delle attività dell’impresa di investimento e dei rischi associati, nonché dell’impatto che le diverse categorie di personale di cui al paragrafo 1 hanno sul profilo di rischio dell’impresa di investimento.
3. Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento elaborino e applichino i principi di cui al paragrafo 1 secondo modalità appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività.
4. L’ABE, in consultazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare criteri adeguati per individuare le categorie di personale la cui attività professionale ha un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell’impresa di investimento di cui al paragrafo 1 del presente articolo. L’ABE e l’ESMA tengono in debita considerazione la raccomandazione 2009/384/CE della Commissione (26) nonché gli orientamenti esistenti in materia di remunerazione a norma delle direttive 2009/65/CE, 2011/61/UE e 2014/65/UE e puntano a minimizzare le divergenze tra le disposizioni esistenti.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 26 giugno 2021.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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