Art. 3 · Definizioni

Art. 3

Definizioni

In vigore dal 27 nov 2019
Definizioni 1.   Ai fini della presente direttiva si intende per: 1) «impresa strumentale»: un’impresa la cui attività principale consiste nella proprietà e nella gestione di immobili, nell’elaborazione dati, o in qualsiasi altra attività analoga di natura ausiliaria rispetto all’attività principale di una o più imprese di investimento; 2) «autorizzazione»: un’autorizzazione di un’impresa di investimento conformemente all’ della direttiva 2014/65/UE; 3) «succursale»: una succursale quale definita all’, paragrafo 1, punto 30), della direttiva 2014/65/UE; 4) «stretti legami»: stretti legami quali definiti all’, paragrafo 1, punto 35), della direttiva 2014/65/UE; 5) «autorità competente»: un’autorità o un organismo pubblico di uno Stato membro ufficialmente riconosciuti e abilitati, in virtù del diritto nazionale, all’esercizio della vigilanza sulle imprese di investimento in conformità della presente direttiva, nell’ambito del sistema di vigilanza in vigore in detto Stato membro; 6) «negoziatore per conto proprio di merci e di quote di emissioni»: il negoziatore per conto proprio di merci e di quote di emissioni quale definito all’, paragrafo 1, punto 150), del regolamento (UE) n. 575/2013; 7) «controllo»: la relazione esistente tra un’impresa madre e una filiazione quale descritta all’ della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (17), o nei principi contabili a cui un’impresa di investimento è soggetta a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (18), o una relazione analoga tra una persona fisica o giuridica e un’impresa; 8) «conformità alla verifica del capitale del gruppo»: la conformità di un’impresa madre in un gruppo di imprese di investimento ai requisiti di cui all’ del regolamento (UE) 2019/2033; 9) «ente creditizio»: un ente creditizio quale definito all’, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013; 10) «strumenti derivati»: gli strumenti derivati quali definiti all’, paragrafo 1, punto 29), del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (19); 11) «ente finanziario»: un ente finanziario quale definito all’, paragrafo 1, punto 14), del regolamento (UE) 2019/2033; 12) «politica di remunerazione neutrale rispetto al genere»: una politica di remunerazione neutrale rispetto al genere quale definita all’, paragrafo 1, punto 65), della direttiva 2013/36/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio (20); 13) «gruppo»: un gruppo quale definito all’, punto 11), della direttiva 2013/34/UE; 14) «situazione consolidata»: una situazione consolidata quale definita all’, paragrafo 1, punto 11), del regolamento (UE) 2019/2033; 15) «autorità di vigilanza del gruppo»: l’autorità competente responsabile della vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo da parte delle imprese di investimento madri nell’Unione e delle imprese di investimento controllate da holding di investimento madri nell’Unione o da società di partecipazione finanziaria mista madri nell’Unione; 16) «Stato membro d’origine»: uno Stato membro d’origine quale definito all’, paragrafo 1, punto 55), lettera a), della direttiva 2014/65/UE; 17) «Stato membro ospitante»: uno Stato membro ospitante quale definito all’, paragrafo 1, punto 56), della direttiva 2014/65/UE; 18) «capitale iniziale»: il capitale richiesto ai fini dell’autorizzazione come impresa di investimento, il cui importo e tipo sono specificati agli ; 19) «impresa di investimento»: un’impresa di investimento quale definita all’, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE; 20) «gruppo di imprese di investimento»: un gruppo di imprese di investimento quale definito all’, paragrafo 1, punto 25), del regolamento (UE) 2019/2033; 21) «holding di investimento»: una holding di investimento quale definita all’, paragrafo 1, punto 23), del regolamento (UE) 2019/2033; 22) «servizi e attività di investimento»: i servizi e le attività di investimento quali definiti all’, paragrafo 1, punto 2), della direttiva 2014/65/UE; 23) «organo di gestione»: un organo di gestione quale definito all’, paragrafo 1, punto 36), della direttiva 2014/65/UE; 24) «organo di gestione nella sua funzione di supervisione»: l’organo di gestione nel suo ruolo di supervisione e monitoraggio delle decisioni della dirigenza; 25) «società di partecipazione finanziaria mista»: una società di partecipazione finanziaria mista quale definita all’, punto 15), della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (21); 26) «società di partecipazione mista»: un’impresa madre diversa da una società di partecipazione finanziaria, una holding di investimento, un ente creditizio, un’impresa di investimento, o una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE, le cui filiazioni comprendano almeno un’impresa di investimento; 27) «alta dirigenza»: l’alta dirigenza quale definita all’, paragrafo 1, punto 37), della direttiva 2014/65/UE; 28) «impresa madre»: un’impresa madre quale definita all’, paragrafo 1, punto 32), della direttiva 2014/65/UE; 29) «filiazione»: un’impresa figlia quale definita all’, paragrafo 1, punto 33), della direttiva 2014/65/UE; 30) «rischio sistemico»: rischio sistemico quale definito all’, paragrafo 1, punto 10), della direttiva 2013/36/UE; 31) «impresa di investimento madre nell’Unione»: un’impresa di investimento madre nell’Unione quale definita all’, paragrafo 1, punto 56), del regolamento (UE) 2019/2033; 32) «holding di investimento madre nell’Unione»: una holding di investimento madre nell’Unione quale definita all’, paragrafo 1, punto 57), del regolamento (UE) 2019/2033; 33) «società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione»: una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione quale definita all’, paragrafo 1, punto 58), del regolamento (UE) 2019/2033. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per integrare la presente direttiva chiarendo le definizioni di cui al paragrafo 1 al fine di: a) garantire l’applicazione uniforme della presente direttiva; b) tenere conto, nell’applicazione della presente direttiva, dell’evoluzione dei mercati finanziari.
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