Art. 27 · Comunicazione per paese

Art. 27

Comunicazione per paese

In vigore dal 27 nov 2019
Comunicazione per paese 1.   Gli Stati membri impongono alle imprese di investimento dotate di una succursale o di una filiazione che è un ente finanziario ai sensi all’, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 in uno Stato membro o in un paese terzo diverso da quello in cui è stata concessa l’autorizzazione dell’impresa di investimento, di pubblicare le informazioni seguenti per Stato membro e per paese terzo su base annua: a) denominazione, natura delle attività e ubicazione delle filiazioni e succursali; b) fatturato; c) numero di dipendenti in equivalenti a tempo pieno; d) utile o perdita prima delle imposte; e) imposte sull’utile o sulla perdita; f) contributi pubblici ricevuti. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono sottoposte a revisione conformemente alla direttiva 2006/43/CE e, ove possibile, sono allegate al bilancio di esercizio o, se del caso, al bilancio consolidato dell’impresa di investimento interessata.
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