Art. 21
Comunicazione delle sanzioni all’ABE
In vigore dal 27 nov 2019
Comunicazione delle sanzioni all’ABE
Le autorità competenti informano l’ABE delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative imposte a norma dell’, di eventuali ricorsi contro tali sanzioni e misure e del relativo esito. L’ABE mantiene una banca dati centrale delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative che le sono comunicate, al solo fine dello scambio di informazioni tra autorità competenti. Tale banca dati è accessibile esclusivamente alle autorità competenti e all’ESMA ed è aggiornata regolarmente, almeno una volta all’anno.
L’ABE mantiene un sito web con collegamenti alla pubblicazione effettuata da ciascuna autorità competente delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative imposte a norma dell’ indicandone la durata di pubblicazione da parte di ciascuno Stato membro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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