Art. 17
Obblighi delle persone incaricate della revisione dei conti annuali e dei conti consolidati
In vigore dal 27 nov 2019
Obblighi delle persone incaricate della revisione dei conti annuali e dei conti consolidati
Gli Stati membri dispongono che qualsiasi persona abilitata conformemente alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (24) che eserciti presso un’impresa di investimento gli incarichi di cui all’articolo 73 della direttiva 2009/65/CE o all’ della direttiva 2013/34/UE o qualsiasi altro incarico ufficiale abbia l’obbligo di segnalare tempestivamente alle autorità competenti fatti o decisioni riguardanti tale impresa di investimento o un’impresa che abbia stretti legami con l’impresa di investimento, e che:
a)
costituiscono una violazione sostanziale delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative stabilite a norma della presente direttiva;
b)
possono compromettere la continuità dell’attività dell’impresa di investimento; o
c)
possono comportare il rifiuto della certificazione dei bilanci o l’emissione di riserve.
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