Art. 14 · Controlli in loco e ispezione delle succursali stabilite in un altro Stato membro

Art. 14

Controlli in loco e ispezione delle succursali stabilite in un altro Stato membro

In vigore dal 27 nov 2019
Controlli in loco e ispezione delle succursali stabilite in un altro Stato membro 1.   Gli Stati membri ospitanti stabiliscono che, qualora un’impresa di investimento autorizzata in un altro Stato membro eserciti la propria attività tramite una succursale, le autorità competenti dello Stato membro d’origine possono, dopo averne informato le autorità competenti dello Stato membro ospitante, procedere, da sole o tramite intermediari da esse incaricati a tal fine, a controlli in loco delle informazioni di cui all’, paragrafo 1, e a ispezioni di tali succursali. 2.   A fini di vigilanza e ove lo ritengano rilevante per la stabilità del sistema finanziario del proprio Stato membro, le autorità competenti dello Stato membro ospitante hanno il potere di effettuare, caso per caso, controlli in loco e ispezioni delle attività svolte dalle succursali di imprese di investimento sul loro territorio e di esigere dalle succursali informazioni sulle loro attività. Prima di effettuare tali controlli e ispezioni, le autorità competenti dello Stato membro ospitante consultano senza ritardo le autorità competenti dello Stato membro d’origine. Al termine di tali controlli e ispezioni, le autorità competenti dello Stato membro ospitante comunicano con la massima tempestività alle autorità competenti dello Stato membro d’origine le informazioni ottenute e le risultanze pertinenti per la valutazione del rischio dell’impresa di investimento interessata.
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