Art. 3 · Misure transitorie

Art. 3

Misure transitorie

In vigore dal 29 ott 2019
Misure transitorie 1.   Fino al 30 giugno 2021 gli Stati membri possono consentire la commercializzazione sul proprio territorio di materiali Conformitas Agraria Communitatis («CAC») ai quali sono state apposte etichette di un colore diverso dal giallo, qualora tali etichette colorate fossero già in uso fino al 1o aprile 2020. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché, quando sono commercializzati, i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto che si qualificano come materiali CAC siano identificati con un riferimento al presente articolo nel documento del fornitore, se tale documento è utilizzato come etichetta.
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