Art. 8 · Obbligo di istituire canali di segnalazione interni

Art. 8

Obbligo di istituire canali di segnalazione interni

In vigore dal 23 ott 2019
Obbligo di istituire canali di segnalazione interni 1.   Gli Stati membri assicurano che i soggetti giuridici del settore privato e del settore pubblico istituiscano canali e procedure per le segnalazioni interne e per il seguito, previa consultazione e in accordo con le parti sociali se previsto dal diritto nazionale. 2.   I canali e procedure di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono consentire ai lavoratori del soggetto di effettuare segnalazioni sulle violazioni. Essi possono consentire che la segnalazione sia effettuata anche da altre persone, di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c) e d), e all’, paragrafo 2, che sono in contatto con il soggetto nell’ambito della loro attività professionale 3.   Il paragrafo 1 si applica ai soggetti giuridici del settore privato con almeno 50 lavoratori. 4.   La soglia di cui al paragrafo 3 non si applica ai soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione di cui alle parti I.B e II dell’allegato. 5.   I canali di segnalazione possono essere gestiti internamente da una persona o da un servizio designato a tal fine o essere messi a disposizione esternamente da terzi. Le garanzie e i requisiti di cui all’, paragrafo 1, devono applicarsi anche ai terzi cui è affidato il compito di gestire il canale di segnalazione per conto di un soggetto giuridico del settore privato. 6.   I soggetti giuridici del settore privato che hanno da 50 a 249 lavoratori possono condividere le risorse per il ricevimento delle segnalazioni e delle eventuali indagini da svolgere. Ciò non pregiudica l’obbligo imposto a tali soggetti dalla presente direttiva di mantenere la riservatezza, di fornire un riscontro e di affrontare la violazione segnalata. 7.   In seguito a un’adeguata valutazione dei rischi e tenuto conto della natura delle attività dei soggetti e del conseguente livello di rischio, in particolare per l’ambiente e la salute pubblica, gli Stati membri possono chiedere ai soggetti giuridici del settore privato con meno di 50 lavoratori di stabilire canali e procedure di segnalazione interna a norma del capo II. 8.   Gli Stati membri notificano alla Commissione le decisioni che adottano per richiedere ai soggetti giuridici del settore privato di stabilire canali di segnalazione interna ai sensi del paragrafo 7. Tale notifica comprende i motivi della decisione e i criteri utilizzati nella valutazione dei rischi di cui al paragrafo 7. La Commissione comunica detta decisione agli altri Stati membri. 9.   Il paragrafo 1 si applica a tutti i soggetti giuridici del settore pubblico, compresi i soggetti di proprietà o sotto il controllo di tali soggetti. Gli Stati membri possono esentare dall’obbligo di cui al paragrafo 1 i comuni con meno di 10 000 abitanti, o meno di 50 lavoratori, o altri soggetti di cui al primo comma del presente paragrafo con meno di 50 lavoratori. Gli Stati membri possono prevedere che i canali di segnalazione interna possano essere condivisi tra comuni o possano essere gestiti da autorità comunali congiunte in conformità del diritto nazionale, purché i canali di segnalazione interna condivisi siano distinti e autonomi rispetto ai pertinenti canali di segnalazione esterna.
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