Art. 6 · Condizioni per la protezione delle persone segnalanti

Art. 6

Condizioni per la protezione delle persone segnalanti

In vigore dal 23 ott 2019
Condizioni per la protezione delle persone segnalanti 1.   Le persone segnalanti beneficiano di protezione a norma della presente direttiva, a condizione che: a) abbiano avuto fondati motivi di ritenere che le informazioni segnalate fossero vere al momento della segnalazione e che tali informazioni rientrassero nell’ambito di applicazione della presente direttiva; e b) abbiano effettuato una segnalazione internamente a norma dell’ o esternamente a norma dell’, ovvero abbiano effettuato una divulgazione pubblica a norma dell’. 2.   Fatti salvi gli obblighi vigenti di prevedere la segnalazione anonima in forza del diritto dell’Unione, la presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di decidere se i soggetti giuridici del settore pubblico o del settore privato e le autorità competenti debbano accettare le segnalazioni anonime di violazioni e darvi seguito. 3.   Le persone che hanno segnalato o divulgato pubblicamente informazioni su violazioni in forma anonima, ma che successivamente sono state identificate e hanno subito ritorsioni, possono nondimeno beneficiare della protezione prevista ai sensi del capo VI, a condizione che soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 1. 4.   Le persone che hanno segnalato alle istituzioni, agli organi o agli organismi competenti dell’Unione violazioni che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva possono beneficiare della protezione da questa prevista alle stesse condizioni di persone che hanno effettuato una segnalazione esterna.
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