Art. 27
Relazioni, valutazione e revisione
In vigore dal 23 ott 2019
Relazioni, valutazione e revisione
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni pertinenti relative all’attuazione e all’applicazione della presente direttiva. Sulla base delle informazioni fornite, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione e l’applicazione della presente direttiva entro il 17 dicembre 2023.
2. Fatti salvi gli obblighi di relazione previsti da altri atti giuridici dell’Unione, gli Stati membri trasmettono su base annuale alla Commissione le seguenti statistiche relative alle segnalazioni di cui al capo III, preferibilmente in forma aggregata, se disponibili a livello centrale nello Stato membro interessato:
a)
numero di segnalazioni ricevute dalle autorità competenti;
b)
numero di indagini e procedimenti avviati a seguito di tali segnalazioni e relativo esito; e
c)
se accertati, i danni finanziari stimati e gli importi recuperati a seguito di indagini e procedimenti legati alle violazioni segnalate.
3. Entro il 17 dicembre 2025 e tenendo conto della sua relazione presentata ai sensi del paragrafo 1 e delle statistiche degli Stati membri trasmesse ai sensi del paragrafo 2, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta l’impatto della normativa nazionale di recepimento della presente direttiva. La relazione valuta il funzionamento della presente direttiva e l’eventuale necessità di provvedimenti aggiuntivi, comprese, ove appropriato, modifiche al fine di estendere l’ambito di applicazione della presente direttiva ad altri settori o atti dell’Unione, in particolare il miglioramento dell’ambiente di lavoro allo scopo di tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori e le condizioni di lavoro.
Oltre alla valutazione di cui al primo comma, la relazione valuta il modo in cui gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi di cooperazione esistenti quale parte dei loro obblighi di dare seguito alle relazioni riguardanti le violazioni che rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva e, più in generale, le modalità di cooperazione da essi seguite in caso di violazioni con dimensione transfrontaliera.
4. La Commissione rende pubbliche e facilmente accessibili le relazioni di cui ai paragrafi 1 e 3.
Storico versioni
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