Art. 11 · Obbligo di istituire canali di segnalazione esterna e di seguito alle segnalazioni

Art. 11

Obbligo di istituire canali di segnalazione esterna e di seguito alle segnalazioni

In vigore dal 23 ott 2019
Obbligo di istituire canali di segnalazione esterna e di seguito alle segnalazioni 1.   Gli Stati membri designano le autorità competenti per ricevere, fornire un riscontro e dare seguito alle segnalazioni e le dotano di risorse adeguate. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti: a) stabiliscano canali di segnalazione esterna indipendenti e autonomi per il ricevimento e il trattamento delle informazioni sulle violazioni; b) diano tempestivamente un avviso di ricevimento delle segnalazioni, in ogni caso entro sette giorni dal loro ricevimento, salvo esplicita diversa richiesta della persona segnalante o tranne se l’autorità competente ritiene ragionevolmente che confermare il ricevimento della segnalazione metta a repentaglio la protezione dell’identità della persona segnalante; c) diano diligentemente seguito alle segnalazioni; d) diano un riscontro alla persona segnalante entro un termine ragionevole non superiore a tre mesi, o sei mesi in casi debitamente giustificati; e) comunichino alla persona segnalante l’esito finale delle indagini avviate dalla segnalazione secondo le procedure di cui al diritto nazionale; f) trasmettano a tempo debito le informazioni contenute nella segnalazione alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell’Unione, se del caso, per ulteriori indagini ove previsto dal diritto dell’Unione o nazionale. 3.   Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti, dopo aver debitamente esaminato la questione, possano decidere che una violazione segnalata è chiaramente di lieve entità e non necessita di un ulteriore seguito ai sensi della presente direttiva. Ciò non pregiudica altri obblighi o altre procedure applicabili per affrontare la violazione segnalata né la protezione offerta dalla presente direttiva relativamente alla segnalazione interna o esterna. In tal caso, le autorità competenti comunicano alla persona segnalante la loro decisione e la relativa motivazione. 4.   Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti possano decidere di chiudere le procedure riguardanti le segnalazioni ripetute che non contengono nuove informazioni significative sulle violazioni rispetto a una precedente segnalazione per la quale le pertinenti procedure sono state concluse, a meno che nuove circostanze di fatto o di diritto non giustifichino che si dia loro un seguito diverso. In tal caso, tali autorità competenti notificano alla persona segnalante la loro decisione e la relativa motivazione. 5.   Gli Stati membri possono prevedere che, in caso di alto afflusso di segnalazioni, le autorità competenti possano trattare in via prioritaria le segnalazioni relative a violazioni gravi o a violazioni di disposizioni essenziali che rientrano nell’ambito d’applicazione della presente direttiva, fatto salvo il termine di cui al paragrafo 2, lettera d). 6.   Gli Stati membri assicurano che l’autorità che ha ricevuto una segnalazione, ma non è competente ad affrontare la violazione segnalata, la trasmetta all’autorità competente entro un termine ragionevole e in modo sicuro, e che la persona segnalante sia informata di tale trasmissione senza indugio.
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