Art. 1 · Modifiche della direttiva 2008/106/CE

Art. 1

Modifiche della direttiva 2008/106/CE

In vigore dal 20 giu 2019
Modifiche della direttiva 2008/106/CE La direttiva 2008/106/CE è così modificata: 1) all' sono aggiunti i punti seguenti: «43. “Stato membro ospitante” lo Stato membro in cui la gente di mare richiede l'accettazione o il riconoscimento dei propri certificati di competenza, certificati di addestramento o prove documentali; 44. “codice IGF” il codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità, come definito nella regola SOLAS 74 II-1/2.29; 45. “codice polare” il codice internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari, come definito nella regola SOLAS 74 XIV/1.1; 46. “acque polari” acque dell'Artico e/o della zona dell'Antartide, come definite nelle regole SOLAS 74 da XIV/1.2 a XIV/1.4.»; 2) l' è così modificato: a) nel paragrafo unico, la formulazione introduttiva è sostituita dalla seguente: «1.   La presente direttiva si applica alla gente di mare di cui alla presente direttiva che presta servizio a bordo di navi adibite alla navigazione marittima battenti bandiera di uno Stato membro ad eccezione:»; b) è aggiunto il paragrafo seguente: «2.   L'articolo 5 ter si applica alla gente di mare che possiede un certificato rilasciato da uno Stato membro, indipendentemente dalla loro nazionalità.»; 3) l' è modificato come segue: a) il paragrafo 10 è sostituito dal seguente: «10.   Fatto salvo l'articolo 19, paragrafo 7, qualsiasi certificato previsto dalla presente direttiva è tenuto a disposizione in originale a bordo della nave sulla quale il titolare presta servizio, in formato cartaceo o digitale, la cui autenticità e validità possono essere verificate secondo la procedura di cui al paragrafo 12, lettera b) del presente articolo.»; b) il paragrafo 13 è sostituito dal seguente: «13.   Qualora entrino in vigore pertinenti modifiche della convenzione STCW e della parte A del codice STCW in relazione ai certificati digitali per gente di mare, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis al fine di modificare la presente direttiva allineando tutte le pertinenti disposizioni a tali modifiche alla convenzione STCW e alla parte A del codice STCW per digitalizzare i certificati e le convalide della gente di mare.»; 4) l'articolo 5 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 5 bis Informazioni alla Commissione Ai fini dell'articolo 20, paragrafo 8, e dell'articolo 21, paragrafo 2, ed esclusivamente per l'utilizzo, da parte degli Stati membri e della Commissione, nell'ambito dell'elaborazione delle politiche e a fini statistici, gli Stati membri inviano alla Commissione, una volta l'anno, le informazioni elencate nell'allegato V della presente direttiva sui certificati di competenza e sulle convalide che attestano il riconoscimento di tali certificati. Essi possono inoltre fornire, su base volontaria, informazioni sui certificati di addestramento rilasciati a marinai conformemente ai capi II, III e VII dell'allegato della convenzione STCW, quali le informazioni indicate nell'allegato V della presente direttiva.»; 5) è inserito l'articolo seguente: «Articolo 5 ter Reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare 1.   Ogni Stato membro accetta certificati di addestramento e prove documentali rilasciati da un altro Stato membro, o sotto la sua autorità, in formato cartaceo o digitale, al fine di autorizzare la gente di mare a prestare servizio a bordo di navi battenti la propria bandiera. 2.   Ogni Stato membro riconosce i certificati di competenza rilasciati da un altro Stato membro o i certificati di addestramento rilasciati da un altro Stato membro a comandanti e ufficiali, conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 dell'allegato I della presente direttiva, convalidando tali certificati per attestarne il riconoscimento. La convalida che attesta il riconoscimento è limitata alle capacità, alle funzioni e ai livelli di competenza o addestramento ivi previsti. La convalida è rilasciata soltanto se tutti i requisiti della convenzione STCW sono stati soddisfatti, in conformità della regola I/2, paragrafo 7, della convenzione STCW. La forma della convalida utilizzata è quella indicata alla sezione A-I/2, paragrafo 3, del codice STCW. 3.   Al fine di autorizzare la gente di mare a prestare servizio a bordo di navi battenti la propria bandiera, ogni Stato membro accetta certificati medici rilasciati sotto l'autorità di un altro Stato membro conformemente all'articolo 11. 4.   Gli Stati membri ospitanti provvedono affinché le decisioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 siano emesse entro un periodo di tempo ragionevole. Gli Stati membri ospitanti provvedono altresì affinché la gente di mare abbia il diritto di ricorrere contro qualsiasi rifiuto di convalidare o accettare un certificato valido o l'assenza di qualsiasi risposta, in conformità della legislazione e delle procedure nazionali, e che la gente di mare riceva consulenza e assistenza adeguate relativamente a tali ricorsi, in conformità della legislazione e delle procedure nazionali consolidate. 5.   Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, le autorità competenti di uno Stato membro ospitante possono imporre ulteriori limitazioni alle capacità, alle funzioni e ai livelli di competenza o addestramento relativi ai viaggi costieri, come indicato nell'articolo 7, o certificati alternativi rilasciati in virtù dell'allegato I, regola VII/1. 6.   Fatto salvo il paragrafo 2, uno Stato membro ospitante può, ove necessario, autorizzare un marittimo a prestare servizio, per un periodo di non oltre tre mesi a bordo di una nave battente la sua bandiera, quando egli sia in possesso di un certificato adeguato valido rilasciato e convalidato da un altro Stato membro ma non ancora convalidato dallo Stato membro ospitante interessato. La prova documentale dell'avvenuta presentazione di una domanda di convalida alle competenti autorità deve essere prontamente disponibile. 7.   Lo Stato membro ospitante provvede affinché la gente di mare che chiede il riconoscimento di certificati per svolgere funzioni a livello direttivo possegga una conoscenza adeguata della legislazione marittima di tale Stato membro in relazione alle funzioni che è autorizzata a svolgere.»; 6) l'articolo 12 è così modificato: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   I comandanti, gli ufficiali e i radiooperatori titolari di un certificato rilasciato o riconosciuto a norma dei capi dell'allegato I, ad esclusione del capo V, regola V/3, o del capo VI, che prestino servizio in mare oppure intendano riprendere servizio in mare dopo un periodo trascorso a terra, per essere ritenuti idonei al servizio di navigazione devono, ad intervalli non superiori a cinque anni: a) soddisfare i requisiti di idoneità fisica di cui all'articolo 11; e b) dimostrare di continuare a possedere la competenza professionale conformemente alla sezione A-I/11 del codice STCW.»; b) è inserito il paragrafo seguente: «2 ter.   I comandanti o gli ufficiali, per poter proseguire il servizio di navigazione a bordo di navi che incrociano nelle acque polari, soddisfano i requisiti del paragrafo 1 del presente articolo e, a intervalli non superiori a cinque anni, devono dimostrare di continuare a possedere la competenza professionale in materia di navi che incrociano nelle acque polari conformemente alla sezione A-I/11, paragrafo 4, del codice STCW.»; c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Ogni Stato membro raffronta i livelli di competenza che sono richiesti ai candidati per i certificati di competenza e/o i certificati di addestramento emessi fino al 1o gennaio 2017 con quelli indicati per i pertinenti certificati di competenza e/o di addestramento nella parte A del codice STCW e stabilisce se è necessario richiedere che i titolari di tali certificati di competenza e/o certificati di addestramento frequentino adeguati corsi per il ripasso e l'aggiornamento dell'addestramento o siano sottoposti a valutazioni.»; d) è inserito il paragrafo seguente: «3 bis.   Ogni Stato membro raffronta i livelli di competenza da esso previsti per le persone che prestano servizio su navi alimentate a gas prima del 1o gennaio 2017 con i livelli di competenza di cui alla sezione A-V/3 del codice STCW e stabilisce se sia necessario richiedere che tali persone aggiornino le proprie qualifiche.»; 7) all'articolo 19, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Uno Stato membro che intende riconoscere, mediante convalida, i certificati di competenza o i certificati di addestramento di cui al paragrafo 1 del presente articolo rilasciati da un paese terzo a un comandante, ufficiale o radiooperatore per prestare servizio a bordo di navi battenti la propria bandiera presenta alla Commissione una domanda di riconoscimento di tale paese terzo, accompagnata da un'analisi preliminare della conformità del paese terzo ai requisiti della convenzione STCW, raccogliendo le informazioni di cui all'allegato II della presente direttiva. In sede di tale analisi preliminare, lo Stato membro fornisce, a sostegno della sua domanda, ulteriori informazioni sui motivi del riconoscimento del paese terzo. Dopo la presentazione di tale domanda, la Commissione la esamina senza ritardo e decide, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2, in merito all'avvio della valutazione dei sistemi di formazione e di certificazione del paese terzo entro un periodo di tempo ragionevole in ottemperanza al termine di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Qualora sia adottata una decisione positiva in merito all'avvio della valutazione, la Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima e con l'eventuale partecipazione dello Stato membro che ha presentato la domanda e di eventuali altri Stati membri interessati, provvede a raccogliere le informazioni di cui all'allegato II della presente direttiva e procede a una valutazione dei sistemi di formazione e di certificazione del paese terzo per il quale è stata presentata la domanda di riconoscimento, al fine di verificare che tale paese soddisfi tutti i requisiti della convenzione STCW e che siano state adottate misure atte a prevenire l'emissione di certificati fraudolenti, e valutare se abbia ratificato la Convenzione sul lavoro marittimo del 2006. 3.   Qualora concluda, sulla base dei risultati della valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che tutti i requisiti sono soddisfatti, la Commissione adotta gli atti di esecuzione recanti la sua decisione in merito al riconoscimento di un paese terzo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2, entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione della domanda da parte di uno Stato membro di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Nel caso in cui il paese terzo interessato debba attuare importanti azioni correttive, comprese modifiche alla sua legislazione e al suo sistema di istruzione, formazione e certificazione al fine di soddisfare i requisiti della convenzione STCW, l'atto di esecuzione di cui al primo comma del presente paragrafo è adottato entro trentasei mesi dalla data di presentazione della domanda da parte di uno Stato membro di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Lo Stato membro che presenta la domanda può decidere di riconoscere unilateralmente il paese terzo fino a quando non sia stato adottato un atto di esecuzione ai sensi del presente paragrafo. In caso di tale riconoscimento unilaterale, lo Stato membro comunica alla Commissione il numero di convalide che attestano il riconoscimento emesse in relazione ai certificati di competenza e certificati di addestramento di cui al paragrafo 1 rilasciati dal paese terzo, fino a quando non sia stato adottato l'atto di esecuzione riguardante il riconoscimento di tale paese terzo.»; 8) all'articolo 20 è aggiunto il paragrafo seguente: «8.   Qualora non vi siano convalide che attestano il riconoscimento emesse da uno Stato membro in relazione ai certificati di competenza o certificati di addestramento di cui all'articolo 19, paragrafo 1, rilasciati da un paese terzo per un periodo superiore a otto anni, il riconoscimento dei certificati di tale paese è riesaminato. La Commissione adotta atti di esecuzione recanti la sua decisione a seguito di tale riesame. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 28, paragrafo 2, dopo averne informato gli Stati membri e il paese terzo interessato con un preavviso minimo di sei mesi.»; 9) all'articolo 21, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima, procede regolarmente, e almeno entro dieci anni dall'ultima valutazione, a una rivalutazione dei paesi terzi riconosciuti secondo la procedura di cui all'articolo 19, paragrafo 3, primo comma, compresi quelli indicati all'articolo 19, paragrafo 6, per verificare se soddisfano i pertinenti criteri stabiliti dall'allegato II e se sono state adottate le misure atte a prevenire l'emissione di certificati fraudolenti. 2.   La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima, esegue la rivalutazione dei paesi terzi in base a criteri di priorità. Tali criteri includono gli elementi seguenti: a) i dati risultanti dal controllo dello Stato di approdo a norma dell'articolo 23; b) il numero di convalide che attestano il riconoscimento in relazione ai certificati di competenza, o ai certificati di addestramento emessi conformemente alle regole V/1-1 e V/1-2 della convenzione STCW, emesse dal paese terzo; c) il numero degli istituti di istruzione e formazione marittima accreditati dal paese terzo; d) il numero di programmi di formazione e sviluppo professionale per gente di mare approvati dal paese terzo; e) la data dell'ultima valutazione della Commissione avente ad oggetto il paese terzo e il numero di carenze individuate nei processi critici durante tale valutazione; f) qualsiasi modifica rilevante nel sistema di formazione e certificazione marittima del paese terzo; g) il numero totale di gente di mare abilitata dal paese terzo in servizio a bordo di navi battenti bandiera degli Stati membri e il relativo livello di formazione e qualifica; h) informazioni relative agli standard di istruzione e formazione nel paese terzo fornite da qualsiasi autorità interessata o altro portatore di interesse, se disponibili. In caso di mancata conformità del paese terzo ai requisiti della convenzione STCW conformemente all'articolo 20 della presente direttiva, la rivalutazione di tale paese terzo assume priorità rispetto agli altri paesi terzi.»; 10) all'articolo 25 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni di cui all'allegato V ai fini dell'articolo 20, paragrafo 8 e dell'articolo 21, paragrafo 2, e del loro utilizzo, da parte degli Stati membri e della Commissione, nell'ambito dell'elaborazione delle politiche.»; 11) l'articolo 26 è sostituito dal seguente: «Articolo 26 Relazione di valutazione Entro il 2 agosto 2024, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione contenente suggerimenti riguardo alle azioni da adottare conseguenti alla valutazione. In tale relazione di valutazione la Commissione analizza l'attuazione del regime di reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare ed eventuali sviluppi in merito ai certificati digitali per gente di mare a livello internazionale. La Commissione valuta altresì eventuali sviluppi relativamente alla considerazione futura dei diplomi di eccellenza europei per gente di mare, sulla base delle raccomandazioni formulate dalle parti sociali.»; 12) l'articolo 27 è sostituito dal seguente: «Articolo 27 Modifica 1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis, che modificano l'allegato I della presente direttiva e le relative disposizioni della presente direttiva per allineare tale allegato e tali disposizioni alle modifiche della convenzione STCW e della parte A del codice STCW. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 bis che modificano l'allegato V della presente direttiva riguardo al contenuto e ai dettagli specifici e rilevanti delle informazioni che devono essere comunicate dagli Stati membri, purché tali atti si limitino a tener conto delle modifiche alla convenzione STCW e alla parte A del codice STCW, rispettando nel contempo le garanzie sulla protezione dei dati. Tali atti delegati non modificano le disposizioni in materia di anonimizzazione dei dati di cui all'articolo 25 bis, paragrafo 3.»; 13) l'articolo 27 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 27 bis Esercizio della delega 1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite dal presente articolo. 2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all', paragrafo 13, e all'articolo 27 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o agosto 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3.   La delega di potere di cui all', paragrafo 13, e all'articolo 27 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4.   Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016. 5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 6.   L'atto delegato adottato ai sensi dell', paragrafo 13, e dell'articolo 27 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.»; 14) l'allegato I della direttiva 2008/106/CE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
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