Art. 8 · Richiesta di informazioni alle autorità competenti da parte di una FIU

Art. 8

Richiesta di informazioni alle autorità competenti da parte di una FIU

In vigore dal 20 giu 2019
Richiesta di informazioni alle autorità competenti da parte di una FIU Nel rispetto delle garanzie procedurali nazionali e in aggiunta all’accesso alle informazioni da parte delle FIU previsto all’articolo 32, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849, ciascuno Stato membro provvede affinché le proprie autorità designate competenti siano tenute a rispondere tempestivamente, caso per caso, alle richieste di informazioni in materia di contrasto presentate dalla FIU nazionale, laddove tali informazioni siano necessarie per prevenire, accertare e contrastare il riciclaggio, i reati presupposto associati e il finanziamento del terrorismo.
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