Art. 7 · Richieste di informazioni presentate dalle autorità competenti a una FIU

Art. 7

Richieste di informazioni presentate dalle autorità competenti a una FIU

In vigore dal 20 giu 2019
Richieste di informazioni presentate dalle autorità competenti a una FIU 1.   Nel rispetto delle garanzie procedurali nazionali, ciascuno Stato membro provvede affinché la FIU nazionale sia tenuta a cooperare con le rispettive autorità competenti designate di cui all’, paragrafo 2, e sia in grado di rispondere tempestivamente alle richieste motivate di informazioni finanziarie o di analisi finanziarie da parte di tali autorità competenti designate laddove tali informazioni finanziarie o analisi finanziarie siano necessarie, caso per caso, e ove tali richieste siano motivate da esigenze relative alla prevenzione, all’accertamento, all’indagine o al perseguimento di reati gravi. 2.   Qualora vi siano ragioni oggettive per supporre che la comunicazione delle informazioni in questione abbia un impatto negativo su indagini o analisi in corso o, in circostanze eccezionali, qualora la comunicazione delle informazioni sia palesemente sproporzionata rispetto agli interessi legittimi di una persona fisica o giuridica oppure non sia pertinente agli scopi per cui è stata richiesta, la FIU non è in alcun modo tenuta a soddisfare la richiesta di informazioni. 3.   Qualsiasi utilizzo per finalità che vanno oltre quelle originariamente approvate è soggetto al previo consenso di tale FIU. Le FIU motivano adeguatamente qualsiasi rifiuto di rispondere a una richiesta formulata a norma del paragrafo 1. 4.   La decisione di comunicare le informazioni spetta alla FIU. 5.   Le autorità competenti designate possono trattare le informazioni finanziarie e le analisi finanziarie pervenute dalla FIU a fini specifici di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati gravi, diversi dalle finalità per cui sono raccolti dati personali a norma dell’, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/680.
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