Art. 5
Condizioni per l’accesso e per le consultazioni da parte delle autorità competenti
In vigore dal 20 giu 2019
Condizioni per l’accesso e per le consultazioni da parte delle autorità competenti
1. L’accesso alle informazioni sui conti bancari e le consultazioni delle stesse ai sensi dell’ sono eseguiti, caso per caso, unicamente da personale di ciascuna autorità competente che sia stato specificamente designato e autorizzato a svolgere tali compiti.
2. Gli Stati membri provvedono affinché il personale delle autorità competenti designate mantenga standard professionali elevati in materia di riservatezza e protezione dei dati, soddisfi i requisiti di elevata integrità e disponga di competenze adeguate.
3. Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte misure tecniche e organizzative atte a garantire la sicurezza dei dati con elevati standard tecnologici al fine dell'esercizio, da parte delle autorità competenti, del potere di accesso e consultazione delle informazioni sui conti bancari conformemente all'.
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