Art. 3 · Designazione delle autorità competenti

Art. 3

Designazione delle autorità competenti

In vigore dal 20 giu 2019
Designazione delle autorità competenti 1.   Ciascuno Stato membro designa, tra le sue autorità competenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati, le autorità competenti abilitate ad accedere al suo registro nazionale centralizzato dei conti bancari. Tali autorità competenti comprendono almeno gli uffici per il recupero dei beni. 2.   Ciascuno Stato membro designa, tra le sue autorità competenti a fini di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati, le autorità competenti che possono richiedere e ricevere informazioni finanziarie o analisi finanziarie dalle FIU. 3.   Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione le proprie autorità competenti designate a norma ai paragrafi 1 e 2 entro il 2 dicembre 2021 e qualsiasi eventuale modifica al riguardo. La Commissione pubblica le notifiche nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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