Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 20 giu 2019
Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per: 1)   «registri centralizzati dei conti bancari»: i meccanismi automatici centralizzati, quali registri centrali o sistemi elettronici centrali di reperimento dei dati, posti in essere a norma dell’articolo 32 bis, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849; 2)   «uffici per il recupero dei beni»: gli uffici nazionali posti in essere o designati da ciascuno Stato membro a norma della decisione 2007/845/GAI; 3)   «unità di informazione finanziaria (“FIU”)»: la FIU istituita ai sensi dell’articolo 32 della direttiva (UE) 2015/849; 4)   «soggetti obbligati»: i soggetti di cui all’, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849; 5)   «informazioni finanziarie»: qualsiasi tipo di informazioni o dati, quali dati su attività finanziarie, movimenti di fondi o relazioni finanziarie commerciali, che sono già detenuti dalle FIU al fine di prevenire, accertare e contrastare efficacemente il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo; 6)   «informazioni in materia di contrasto»: i) qualsiasi tipo di informazioni o dati già detenuti dalle autorità competenti nel contesto della prevenzione, dell’accertamento, dell’indagine o del perseguimento dei reati; ii) qualsiasi tipo di informazioni o dati detenuti da autorità pubbliche o da soggetti privati nel contesto della prevenzione, dell’accertamento, dell’indagine o del perseguimento dei reati e che sia accessibile alle autorità competenti senza l’adozione di misure coercitive ai sensi del diritto nazionale. Tali informazioni possono essere, tra l’altro, casellari giudiziari, informazioni su indagini, informazioni sul congelamento o sul sequestro di beni o su altre misure investigative o provvisorie nonché informazioni su condanne e confische; 7)   «informazioni sui conti bancari»: le seguenti informazioni sui conti bancari, sui conti di pagamento e sulle cassette di sicurezza contenute nei registri centralizzati dei conti bancari: i) per quanto riguarda il cliente-titolare del conto e ogni persona che sostenga di agire per conto del cliente: il nome, corredato degli altri dati identificativi richiesti dalle disposizioni nazionali di recepimento dell’, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2015/849 o del numero di identificazione unico; ii) per quanto riguarda il titolare effettivo del cliente-titolare del conto: il nome, corredato degli altri dati identificativi richiesti dalle disposizioni nazionali di recepimento dell’, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/849 o del numero di identificazione unico; iii) per quanto riguarda il conto bancario o il conto di pagamento: il numero IBAN e la data di apertura e di chiusura del conto; iv) per quanto riguarda la cassetta di sicurezza: il nome del locatario, corredato degli altri dati identificativi richiesti dalle disposizioni nazionali di recepimento dell’, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849, o del numero di identificazione unico, nonché la durata del periodo di locazione; 8)   «riciclaggio»: la condotta di cui all’ della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio (14); 9)   «reati presupposto associati»: i reati di cui all’, punto 1, della direttiva (UE) 2018/1673; 10)   «finanziamento del terrorismo»: la condotta di cui all’ della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio (15); 11)   «analisi finanziarie»: i risultati delle analisi operative e strategiche già condotte dalle FIU nello svolgimento dei loro compiti a norma della direttiva (UE) 2015/849; 12)   «reati gravi»: le forme di criminalità di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2016/794.
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