Art. 19
Monitoraggio
In vigore dal 20 giu 2019
Monitoraggio
1. Gli Stati membri valutano l’efficacia dei loro sistemi di lotta contro i reati gravi elaborando statistiche esaustive.
2. Entro il 1o febbraio 2020 la Commissione istituisce un programma dettagliato per monitorare gli esiti, i risultati e gli effetti della presente direttiva.
Tale programma definisce i mezzi da utilizzare per acquisire i dati e le altre evidenze necessarie, nonché la periodicità di tali acquisizioni. Esso specifica le misure che la Commissione e gli Stati membri devono adottare nella raccolta e nell’analisi dei dati e delle altre evidenze.
Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati e le altre evidenze necessarie per il monitoraggio.
3. In ogni caso, le statistiche di cui al paragrafo 1 includono le seguenti informazioni:
a)
il numero di consultazioni effettuate dalle autorità competenti designate in conformità dell’;
b)
i dati che misurano il volume delle richieste presentate da ciascuna autorità a norma della presente direttiva, il seguito dato a tali richieste, il numero di casi investigati, di persone perseguite e di persone condannate per reati gravi, se tali informazioni sono disponibili;
c)
i dati che misurano il tempo impiegato da un’autorità per rispondere a una richiesta dopo il suo ricevimento;
d)
se disponibili, i dati che misurano il costo delle risorse umane o informatiche che sono dedicate alle richieste nazionali e transfrontaliere che rientrano nell’ambito della presente direttiva.
4. Gli Stati membri organizzano la produzione e la raccolta delle statistiche e trasmettono alla Commissione su base annuale le statistiche di cui al paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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