Art. 17 · Registrazione delle richieste di informazioni

Art. 17

Registrazione delle richieste di informazioni

In vigore dal 20 giu 2019
Registrazione delle richieste di informazioni Gli Stati membri provvedono affinché siano conservate le registrazioni delle richieste di informazioni in conformità della presente direttiva. Tali registrazioni contengono almeno le seguenti informazioni: a) il nome e le coordinate di contatto dell’organizzazione e del membro del personale che chiede le informazioni e, per quanto possibile, del destinatario dei risultati della ricerca o della consultazione; b) il riferimento al caso nazionale in relazione al quale sono chieste le informazioni; c) l’oggetto delle richieste; e d) le eventuali misure di esecuzione di tali richieste. Le registrazioni sono conservate per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro creazione e sono utilizzate esclusivamente per controllare la liceità del trattamento dei dati personali. Su sua richiesta, le autorità interessate mettono tutte le registrazioni a disposizione dell’autorità nazionale di controllo.
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