Art. 15 · Ambito di applicazione

Art. 15

Ambito di applicazione

In vigore dal 20 giu 2019
Ambito di applicazione Il presente capo si applica unicamente alle autorità competenti designate e alle FIU per quanto riguarda lo scambio di informazioni di cui al capo III e lo scambio di informazioni finanziarie e di analisi finanziarie che coinvolge le unità nazionali Europol di cui al capo IV.
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