Art. 6 · Modifica del rapporto di lavoro

Art. 6

Modifica del rapporto di lavoro

In vigore dal 20 giu 2019
Modifica del rapporto di lavoro 1.   Gli Stati membri provvedono affinché eventuali modifiche degli elementi del rapporto di lavoro di cui all’, paragrafo 2, e delle informazioni supplementari per i lavoratori in missione in un altro Stato membro o in un paese terzo di cui all’ siano fornite dal datore di lavoro al lavoratore sotto forma di documento scritto quanto prima possibile e al più tardi il primo giorno di decorrenza degli effetti della modifica. 2.   Il documento di cui al paragrafo 1 non si applica alle modifiche che riflettono semplicemente un cambiamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o statutarie ovvero dei contratti collettivi cui fanno riferimento i documenti di cui all’, paragrafo 1, e, se del caso, all’.
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