Art. 20 · Non regresso e disposizioni più favorevoli

Art. 20

Non regresso e disposizioni più favorevoli

In vigore dal 20 giu 2019
Non regresso e disposizioni più favorevoli 1.   La presente direttiva non costituisce un motivo valido per ridurre il livello generale di protezione riconosciuto ai lavoratori negli Stati membri. 2.   La presente direttiva lascia impregiudicata la prerogativa degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori o di promuovere o consentire l’applicazione di contratti collettivi che siano più favorevoli ai lavoratori. 3.   La presente direttiva lascia impregiudicato ogni altro diritto conferito ai lavoratori da altri atti giuridici dell’Unione.
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