Art. 15 · Presunzioni giuridiche e meccanismo di risoluzione rapida

Art. 15

Presunzioni giuridiche e meccanismo di risoluzione rapida

In vigore dal 20 giu 2019
Presunzioni giuridiche e meccanismo di risoluzione rapida 1.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora un lavoratore non abbia ricevuto a tempo debito i documenti o parte dei documenti di cui all’, paragrafo 1, o all’, si applichi almeno uno dei seguenti sistemi: a) il lavoratore beneficia delle presunzioni favorevoli definite dallo Stato membro, che i datori di lavoro hanno la possibilità di confutare; b) il lavoratore ha la possibilità di sporgere denuncia a un’autorità o a un organo competente e di ricevere un’adeguata riparazione in modo tempestivo ed efficace. 2.   Gli Stati membri possono prevedere che l’applicazione delle presunzioni e del meccanismo di cui al paragrafo 1 sia subordinata alla notifica del datore di lavoro e al fatto che il datore di lavoro non abbia fornito le informazioni mancanti in modo tempestivo.
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