Art. 10
Prevedibilità minima del lavoro
In vigore dal 20 giu 2019
Prevedibilità minima del lavoro
1. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora l’organizzazione del lavoro di un lavoratore sia interamente o in gran parte imprevedibile, il datore di lavoro non imponga al lavoratore di lavorare a meno che non siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:
a)
il lavoro è svolto entro ore e giorni di riferimento predeterminati di cui all’, paragrafo 2, lettera m), punto ii); e
b)
il lavoratore è informato dal suo datore di lavoro di un incarico con un preavviso ragionevole stabilito in conformità del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali di cui all’, paragrafo 2, lettera m), punto iii).
2. Qualora uno o entrambi i requisiti di cui al paragrafo 1 non siano soddisfatti, il lavoratore ha il diritto di rifiutare un incarico di lavoro senza conseguenze negative.
3. Qualora consentano a un datore di lavoro di annullare un incarico di lavoro senza compensazione, gli Stati membri adottano le misure necessarie, conformemente al diritto, ai contratti collettivi o alle prassi nazionali, per garantire che il lavoratore abbia diritto a una compensazione se il datore di lavoro annulla l’incarico di lavoro precedentemente concordato con il lavoratore dopo un determinato termine ragionevole.
4. Gli Stati membri possono stabilire modalità di applicazione del presente articolo in conformità del diritto, dei contratti collettivi o delle prassi nazionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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