Art. 7 · Trasparenza

Art. 7

Trasparenza

In vigore dal 20 giu 2019
Trasparenza 1.   Qualora siano applicate tariffe standard per il riutilizzo di documenti, le condizioni applicabili e l'effettivo ammontare delle tariffe, compresa la base di calcolo utilizzata per tali tariffe, sono fissati in anticipo e pubblicati, ove possibile e opportuno, per via elettronica. 2.   Qualora siano applicate tariffe per il riutilizzo diverse da quelle di cui al paragrafo 1, sono indicati innanzitutto gli elementi presi in considerazione nel calcolo di tali tariffe. Su richiesta, il titolare di tale documento indica inoltre la modalità con cui tali tariffe sono state calcolate in relazione a una specifica richiesta di riutilizzo. 3.   Gli enti pubblici garantiscono che coloro i richiedenti il riutilizzo di documenti siano informati dei mezzi di impugnazione di cui dispongono per quanto riguarda le decisioni o le pratiche che li interessano.
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