Art. 4
Trattamento delle richieste di riutilizzo
In vigore dal 20 giu 2019
Trattamento delle richieste di riutilizzo
1. Gli enti pubblici esaminano le richieste di riutilizzo e mettono i documenti a disposizione del richiedente, ove possibile e opportuno per via elettronica o, se è necessaria una licenza, mettono a punto l'offerta di licenza per il richiedente entro un lasso di tempo ragionevole e coerente con quello previsto per l'esame delle richieste di accesso ai documenti.
2. Laddove non siano stati fissati limiti di tempo o altre disposizioni in merito alla fornitura tempestiva di documenti, gli enti pubblici esaminano la richiesta di riutilizzo e forniscono i documenti al richiedente o, se è necessaria una licenza, mettono a punto l'offerta di licenza per il richiedente il prima possibile e comunque entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. Tale lasso di tempo può essere prorogato di ulteriori 20 giorni lavorativi ove le richieste siano cospicue o complesse. In tali casi, il prima possibile e comunque entro tre settimane dalla richiesta iniziale, sarà notificato al richiedente che occorre più tempo per evadere la richiesta e la relativa motivazione.
3. In caso di decisione negativa, gli enti pubblici comunicano al richiedente i motivi del rifiuto sulla base delle pertinenti disposizioni del regime di accesso in vigore in detto Stato membro o delle disposizioni di recepimento della presente direttiva, in particolare l', paragrafo 2, lettere da a) a h), o l'. Quando è adottata una decisione negativa a norma dell', paragrafo 2, lettera c), l'ente pubblico indica inoltre la persona fisica o giuridica titolare del diritto, se è nota, oppure il licenziante dal quale l'ente pubblico ha ottenuto il materiale in questione. Le biblioteche, comprese le biblioteche universitarie, i musei e gli archivi non sono tenuti a includere tale indicazione.
4. Ogni decisione sul riutilizzo contiene un riferimento ai mezzi di ricorso a disposizione del richiedente qualora questi intenda impugnarla. I mezzi di ricorso comprendono la possibilità di revisione da parte di un organo imparziale di revisione dotato delle opportune competenze, come per esempio l'autorità nazionale garante della concorrenza, l'autorità competente per l'accesso ai documenti, l'autorità di controllo istituita a norma del regolamento (UE) 2016/679, o un'autorità giudiziaria nazionale, le cui decisioni sono vincolanti per l'ente pubblico interessato.
5. Ai fini del presente articolo, gli Stati membri definiscono disposizioni pratiche per facilitare l'effettivo riutilizzo dei documenti. In particolare, tali disposizioni possono includere i mezzi per fornire informazioni pertinenti sui diritti di cui alla presente direttiva e per offrire assistenza e orientamenti adeguati.
6. I seguenti soggetti non sono tenuti a rispettare il presente articolo:
a)
le imprese pubbliche.
b)
gli istituti di istruzione, le organizzazioni che svolgono attività di ricerca e le organizzazioni che finanziano la ricerca.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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