Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 20 giu 2019
Definizioni Ai fini della presente direttiva si intende per: 1) «ente pubblico», le autorità statali, regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico o le associazioni formate da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi di diritto pubblico; 2) «organismi di diritto pubblico», gli organismi che hanno tutte le seguenti caratteristiche: a) che sono istituiti per soddisfare specificatamente bisogni d'interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale; b) che sono dotati di personalità giuridica; e c) la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, da autorità regionali o locali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di questi ultimi, oppure il cui organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico; 3) «impresa pubblica», qualsiasi impresa attiva nei settori di cui all', paragrafo 1, lettera b), su cui gli enti pubblici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne sono proprietari, vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù di norme che disciplinano l'impresa in questione. Si presume che vi sia influenza dominante di enti pubblici in tutti i casi seguenti in cui tali organismi, direttamente o indirettamente: a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa; b) dispongono della maggioranza dei voti attribuiti alle quote emesse dall'impresa; c) possono designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa; 4) «università», qualsiasi ente pubblico che fornisce istruzione post-secondaria superiore che conduce a titoli di studio accademici; 5) «licenza standard», una serie di condizioni predefinite di riutilizzo in formato digitale, di preferenza compatibili con le licenze pubbliche standardizzate disponibili online; 6) «documento»: a) qualsiasi contenuto, a prescindere dal suo supporto (su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva); o b) qualsiasi parte di tale contenuto; 7) «anonimizzazione», la procedura mirante a rendere anonimi documenti in modo che non riconducano a una persona fisica identificata o identificabile ovvero la procedura mirante a rendere anonimi dati personali in modo da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato; 8) «dati dinamici», documenti in formato digitale, soggetti ad aggiornamenti frequenti o in tempo reale, in particolare a causa della loro volatilità o rapida obsolescenza; i dati generati da sensori sono solitamente considerati dati dinamici; 9) «dati della ricerca», documenti in formato digitale, diversi dalle pubblicazioni scientifiche, raccolti o prodotti nel corso della ricerca scientifica e utilizzati come elementi di prova nel processo di ricerca, o comunemente accettati nella comunità di ricerca come necessari per convalidare le conclusioni e i risultati della ricerca; 10) «serie di dati di elevato valore», documenti il cui riutilizzo è associato a importanti benefici per la società, l'ambiente e l'economia, sin particolare in considerazione della loro idoneità per la creazione di servizi, applicazioni a valore aggiunto e nuovi posti di lavoro dignitosi e di alta qualità, nonché del numero dei potenziali beneficiari dei servizi e delle applicazioni a valore aggiunto basati su tali serie di dati; 11) «riutilizzo», l'uso, da parte di persone fisiche o giuridiche, di documenti in possesso di: a) enti pubblici a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell'ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i documenti sono stati prodotti, fatta eccezione per lo scambio di documenti tra enti pubblici esclusivamente in adempimento dei loro compiti di servizio pubblico; b) imprese pubbliche a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale di fornire i servizi di interesse generale per i quali i documenti sono stati prodotti, fatta eccezione per lo scambio di documenti tra imprese pubbliche ed enti pubblici esclusivamente in adempimento dei compiti di servizio pubblico degli enti pubblici; 12) «dati personali», dati personali quali definiti all', punto 1, del regolamento (UE) 2016/679; 13) «formato leggibile meccanicamente», un formato di file strutturato in modo tale da consentire alle applicazioni software di individuare, riconoscere ed estrarre facilmente dati specifici, comprese dichiarazioni individuali di fatto e la loro struttura interna; 14) «formato aperto», un formato di file indipendente dalla piattaforma e messo a disposizione del pubblico senza restrizioni che impediscano il riutilizzo dei documenti; 15) «standard formale aperto», uno standard che è stato definito in forma scritta, precisando in dettaglio i requisiti per assicurare l'interoperabilità del software; 16) «utile ragionevole sugli investimenti»: una percentuale della tariffa complessiva, in aggiunta a quella necessaria per recuperare i costi ammissibili, non superiore a cinque punti percentuali oltre il tasso di interesse fisso della BCE; 17) «terzo» qualsiasi persona fisica o giuridica diversa da un ente pubblico o da un'impresa pubblica in possesso dei dati.
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