Art. 12
Accordi di esclusiva
In vigore dal 20 giu 2019
Accordi di esclusiva
1. I documenti possono essere riutilizzati da tutti gli operatori potenziali sul mercato, anche qualora uno o più operatori stiano già procedendo allo sfruttamento di prodotti a valore aggiunto basati su tali documenti. I contratti o gli altri accordi tra gli enti pubblici o le imprese pubbliche in possesso dei documenti e terzi non stabiliscono diritti esclusivi.
2. Tuttavia, se per l'erogazione di un servizio d'interesse pubblico è necessario un diritto esclusivo, la fondatezza del motivo per l'attribuzione di tale diritto esclusivo è soggetta a riesame periodico, comunque con scadenza triennale. Gli accordi di esclusiva conclusi il, o successivamente al 16 luglio 2019 sono resi pubblici online almeno due mesi prima che abbiano effetto. I termini definitivi di tali accordi sono trasparenti e sono resi pubblici online.
Il presente paragrafo non si applica alla digitalizzazione di risorse culturali.
3. In deroga al paragrafo 1, se il diritto esclusivo riguarda la digitalizzazione di risorse culturali, il periodo di esclusiva non eccede di norma i dieci anni. Nel caso in cui tale periodo ecceda i dieci anni, la sua durata è soggetta a riesame nel corso dell'undicesimo anno e, se del caso, successivamente ogni sette anni.
Gli accordi che concedono diritti di esclusiva di cui al primo comma sono trasparenti e sono resi pubblici.
Nel caso di un diritto esclusivo di cui al primo comma, all'ente pubblico interessato è fornita a titolo gratuito una copia delle risorse culturali digitalizzate come parte di tale accordo. Tale copia è resa disponibile per il riutilizzo al termine del periodo di esclusiva.
4. Le disposizioni giuridiche o pratiche che, pur non concedendo espressamente un diritto esclusivo, mirano a limitare, o possono fare ragionevolmente prevedere che avranno l'esito di limitare, la disponibilità di riutilizzo di documenti da parte di soggetti diversi dal terzo che partecipa all'accordo, sono rese pubbliche online almeno due mesi prima di prendere effetto. L'effetto di tali disposizioni giuridiche o pratiche sulla disponibilità dei dati ai fini di riutilizzo è soggetto a riesame periodico ed è comunque rivisto con scadenza triennale. I termini definitivi di tali accordi sono trasparenti e sono resi pubblici online.
5. Agli accordi di esclusiva esistenti al 17 luglio 2013 che non rispondono alle condizioni previste per beneficiare delle deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 e che sono stati conclusi da enti pubblici è posto termine alla scadenza del contratto e comunque entro il 18 luglio 2043.
Agli accordi di esclusiva esistenti il 16 luglio 2019 che non rispondono alle condizioni previste per beneficiare delle deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 e che sono stati conclusi da imprese pubbliche, è posto termine alla scadenza del contratto e comunque il 17 luglio 2049.
Storico versioni
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