Art. 34 · Recepimento

Art. 34

Recepimento

In vigore dal 20 giu 2019
Recepimento 1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 17 luglio 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, ad eccezione delle disposizioni necessarie per conformarsi all', lettere a), b) e c), che sono adottate e pubblicate al più tardi entro il 17 luglio 2024 e delle disposizioni necessarie per conformarsi all', lettera d), che sono adottate e pubblicate al più tardi entro il 17 luglio 2026. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 17 luglio 2021, ad eccezione delle disposizioni necessarie per conformarsi all', lettere a), b) e c), che si applicano a decorrere dal 17 luglio 2024 e delle disposizioni necessarie per conformarsi all', lettera d), che si applicano a decorrere dal 17 luglio 2026. 2.   In deroga paragrafo 1, gli Stati membri che incontrano particolari difficoltà nell'attuazione della presente direttiva hanno la possibilità di beneficiare di una proroga di massimo un anno del periodo di attuazione di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri notificano alla Commissione la necessità di avvalersi dell'opzione di prorogare il periodo di attuazione entro il 17 gennaio 2021. 3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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