Art. 29 · Raccolta dei dati

Art. 29

Raccolta dei dati

In vigore dal 20 giu 2019
Raccolta dei dati 1.   Gli Stati membri raccolgono e aggregano, su base annua, a livello nazionale, i dati riguardanti le procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione suddivisi per ciascun tipo di procedura, comprensivi almeno sui seguenti elementi: a) il numero di procedure richieste o aperte, laddove l'apertura sia prevista dal diritto nazionale, e il numero di procedure che sono pendenti o concluse; b) la durata media delle procedure, dalla presentazione della domanda oppure dall'apertura, laddove l'apertura sia prevista dal diritto nazionale, fino alla loro conclusione; c) il numero di procedure diverse da quelle richieste ai sensi della lettera d), suddivise per tipo di esito; d) il numero di domande di procedura di ristrutturazione dichiarate inammissibili, respinte o ritirate prima dell'apertura. 2.   Gli Stati membri raccolgono e aggregano, su base annua, a livello nazionale, i dati riguardanti il numero di debitori che sono stati sottoposti a procedure di ristrutturazione o di insolvenza e che, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda o l'apertura di tali procedure, laddove l'apertura sia prevista dal diritto nazionale, hanno ottenuto l'omologazione di un piano di ristrutturazione nel quadro di una precedente procedura di ristrutturazione in attuazione del titolo II. 3.   Gli Stati membri possono raccogliere e aggregare, su base annua, a livello nazionale, i dati riguardanti: a) il costo medio di ciascun tipo di procedura; b) i tassi medi di recupero per i creditori garantiti e per quelli non garantiti e, se del caso, per altri tipi di creditori, indicati separatamente; c) il numero di imprenditori che, dopo essere stati sottoposti a una procedura di cui all', paragrafo 1, lettera b), avviano una nuova impresa; d) il numero dei posti di lavoro persi legati alle procedure di ristrutturazione e di insolvenza. 4.   Gli Stati membri suddividono i dati di cui alle lettere da a) a c) del paragrafo 1, e, se del caso e secondo disponibilità, i dati di cui al paragrafo 3, per: a) dimensioni dei debitori che non sono persone fisiche; b) tipo di persona, fisica o giuridica, del debitore sottoposto a procedura di ristrutturazione o insolvenza; e c) destinatari delle procedure che portano all'esdebitazione, ovvero se queste riguardano solo gli imprenditori o tutte le persone fisiche. 5.   Gli Stati membri possono raccogliere e aggregare i dati di cui ai paragrafi da 1 a 4 con un metodo di campionamento che garantisca la rappresentatività dei campioni in termini di dimensioni e varietà. 6.   Gli Stati membri raccolgono e aggregano i dati di cui ai paragrafi 1, 2, 4 e, se del caso, al paragrafo 3, per anni di calendario completi che finiscono il 31 dicembre di ogni anno, iniziando dal primo anno di calendario completo successivo alla data di applicazione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 7. I dati sono comunicati alla Commissione annualmente, entro il 31 dicembre dell'anno di calendario successivo a quello per cui i dati sono raccolti, mediante il modulo per la comunicazione dei dati. 7.   La Commissione stabilisce il modulo per la comunicazione dei dati di cui al paragrafo 6 del presente articolo mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2. 8.   La Commissione pubblica sul proprio sito web, in modo accessibile e agevolmente consultabile, i dati comunicati conformemente al paragrafo 6.
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