Art. 22 · Periodo di interdizione

Art. 22

Periodo di interdizione

In vigore dal 20 giu 2019
Periodo di interdizione 1.   Gli Stati membri provvedono affinché, qualora l'imprenditore insolvente ottenga l'esdebitazione conformemente alla presente direttiva, qualsiasi interdizione dall'accesso a un'attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e dal suo esercizio per il solo motivo dell'insolvenza dell'imprenditore cessi di avere effetto, al più tardi, alla scadenza dei termini per l'esdebitazione. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché, alla scadenza dei termini per l'esdebitazione, l'interdizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo cessi di avere effetto senza necessità di rivolgersi all'autorità giudiziaria o amministrativa per aprire un'altra procedura oltre a quelle di cui all', paragrafo 1.
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